Inammissibile il ricorso che omette le norme statutarie sull’ente (Cass. civ. Sez. I n. 12771 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indagine diretta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo conto della disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività, con riferimento agli scopi dell’ente, senza che rilevi l’oggetto dell’attività medesima. Il ricorrente che denunci la violazione e falsa applicazione delle norme sulla natura dell’ente ha l’onere di indicare le disposizioni statutarie rilevanti e di precisare in quale sede la relativa allegazione è stata effettuata. In mancanza, il motivo è inammissibile per l’impossibilità, per la Corte, di valutarne la fondatezza. In tema di doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., grava sul ricorrente l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, onde dimostrarne la diversità.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui a un consorzio di comuni del bacino salernitano era stato intimato il pagamento di circa 330.000 euro per corrispettivi relativi a prestazioni di servizi in favore di una società consortile. Il giudice di primo grado aveva condannato l’opponente al pagamento di una somma leggermente inferiore.
La Corte di appello aveva respinto il gravame, confermando la propria competenza territoriale, la procedibilità della domanda e la debenza degli interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il consorzio ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società consortile.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la qualificazione di sé medesimo come ente pubblico economico operata dalla sentenza impugnata, sostenendo di essere ente pubblico non economico e, quindi, assoggettato alla normativa sulla contabilità pubblica e al requisito della forma scritta a pena di nullità per i relativi contratti.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha ribadito il criterio secondo cui l’indagine sulla natura economica o non economica dell’ente pubblico va condotta sulla base della disciplina legale e statutaria, con riguardo agli scopi perseguiti e non all’oggetto dell’attività, richiamando Cass., Sez. Un., n. 15661 del 2006. Il ricorrente, però, non ha indicato le norme statutarie necessarie a tale valutazione, né ha precisato dove l’allegazione fosse stata proposta.
Il secondo motivo denunciava la mancata declaratoria di nullità del contratto per assenza dell’impegno di spesa, richiamando gli artt. 1418 e 1421 cod. civ. e l’art. 2, secondo comma, t.u. enti locali. Anche questo motivo è inammissibile, perché poggia sull’assunto della natura non economica del consorzio, già smentito dalla statuizione che ha resistito al primo motivo.
Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha rilevato la ricorrenza della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente onere del ricorrente di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni conformi, onere non assolto. Ha aggiunto che l’omesso esame di un fatto decisivo concerne solo un preciso accadimento storico-naturalistico e non questioni o argomentazioni giuridiche, come nella specie.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Nota della Redazione
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