Interpretazione della clausola assicurativa sul valore a nuovo e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 4812 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sull’interpretazione di una clausola contrattuale non può vertere sul risultato ermeneutico in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma solo sulla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica. È quindi inammissibile la critica che, richiamando genericamente gli artt. 1362 e ss. cod. civ., si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito. Quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva proposto quella disattesa non è consentito dolersi in sede di legittimità della scelta compiuta dal giudice del merito. La denuncia di errore di diritto nell’interpretazione di una clausola esige l’indicazione specifica dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla domanda con cui il condomino attore ha convenuto in giudizio la società amministratrice del condominio e i relativi soci per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mala gestio dell’amministratore. Dopo un incendio del tetto condominiale, l’amministratore aveva curato il rifacimento sostenendo un costo che il condominio non aveva potuto recuperare presso la compagnia assicurativa, per il mancato pagamento del premio annuale.

Il Tribunale ha accertato la responsabilità dell’amministratore per il ritardo nel pagamento della polizza, ma ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale e del danno risarcibile. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo che l’indennizzo assicurativo non sarebbe stato superiore alla somma già quantificata in sede di CTU e che la domanda relativa alle agevolazioni fiscali fosse nuova e, dunque, inammissibile. Il condomino ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — incentrati sulla violazione degli artt. 1908, 1362 e 1223 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte distrettuale ha fornito un’interpretazione plausibile dell’art. 28 del contratto di assicurazione, secondo cui l’importo del risarcimento va quantificato o in base al rifacimento della parte irreparabilmente danneggiata ovvero alle spese di riparazione.

La Corte d’appello ha determinato in € 45.000,00 le spese necessarie per l’integrale rifacimento del tetto, aderendo alle conclusioni del CTU, che aveva tenuto conto delle opere edili necessarie per realizzare una copertura con le stesse caratteristiche di quella originaria, comprendendo anche le opere accessorie. Quanto al pagamento dell’indennizzo, il giudice di merito ha fatto riferimento al valore del fabbricato al momento del sinistro, aggiungendo un supplemento di “indennità a nuovo”, secondo una lettura plausibile del comma 2 dell’art. 29 del contratto, da cui vanno detratti i costi per le migliorie.

Il ricorrente propone una alternativa interpretazione della disposizione contrattuale senza indicare i criteri ermeneutici violati. Il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé — ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito — ma solo sulla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto (Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass., 28 novembre 2017, n. 28319).

Non sussiste neppure la violazione dell’art. 1908 cod. civ., non essendo stato liquidato un valore superiore a quello del bene al momento del sinistro e risultando rispettata la clausola del cosiddetto “valore nuovo”. Quanto all’art. 1223 cod. civ., la Corte d’appello ha tenuto conto delle spese effettivamente percepite dal condominio in seguito alla transazione con l’autore del danno. Il richiamo al principio di non contestazione è poi non pertinente, avendo il condominio chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia con la ditta responsabile dell’incendio, comportamento processuale incompatibile con la non contestazione dell’entità del danno.

Il terzo motivo — violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. — è infondato. Dall’esame dell’atto di citazione risulta che solo nell’esposizione dei fatti il ricorrente ha lamentato l’omessa consegna della documentazione necessaria per fruire delle detrazioni fiscali; nella parte in diritto ha invece dedotto esclusivamente l’inadempimento per l’omesso pagamento del premio assicurativo. La questione delle agevolazioni fiscali non ha dunque costituito oggetto di specifica domanda, con conseguente insussistenza del vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *