Locazione commerciale: cessionario non litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. III n. 32869 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione ad uso commerciale, il litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto sussiste soltanto quando siano in questione l’avvenuta conclusione, la validità o l’efficacia del contratto di cessione, e non anche quando si controverta unicamente delle vicende del rapporto, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni verso i coobbligati in solido. Qualora il giudizio verta su plurime cessioni dell’azienda e del contratto ex art. 36 della legge n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, si configura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con rapporti processualmente scindibili, e la mancata instaurazione del contraddittorio verso uno solo dei cessionari non impone l’annullamento della sentenza di primo grado. Il mutamento del rito da ordinario a speciale, disciplinato dagli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., non travolge il contenuto della domanda originariamente proposta: le memorie integrative non costituiscono condizione di ammissibilità delle pretese già formulate nella citazione per convalida.

Il Fatto

La struttura sanitaria locatrice evocava in giudizio il conduttore per lo sfratto per morosità, in relazione a un immobile concesso in locazione ad uso non abitativo, chiedendo la convalida, l’emissione di decreto ingiuntivo per canoni scaduti e da scadere, e, in caso di opposizione, la risoluzione del contratto per inadempimento con ordinanza di rilascio.

Il tribunale, esclusa l’ordinanza di rilascio, disponeva la mediazione e, constatato l’esito negativo, il mutamento del rito con concessione dei termini per memorie integrative. Respinte le eccezioni del conduttore salvo la prescrizione, il contratto veniva dichiarato risolto con condanna al pagamento di una somma determinata. La corte d’appello rigettava il gravame e il conduttore ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. per l’omessa integrazione del contraddittorio verso la società cessionaria del contratto. La Corte riqualifica la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e la dichiara infondata. Nel ricostruire la portata dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978, che deroga al regime ordinario della cessione del contratto, richiama il principio secondo cui il litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto opera solo quando si discuta della cessione in sé.

La Corte argomenta che, fuori dai casi espressamente previsti, il litisconsorzio necessario ricorre solo quando, per la natura del rapporto e la situazione strutturalmente comune a più soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa verso tutti. La nullità della sentenza ex art. 102 cod. proc. civ. va intesa come inidoneità a produrre qualsivoglia effetto, non come mera pratica inutilità derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione. Nel caso concreto, la legittimazione passiva all’azione di risoluzione restava del ricorrente quale originario conduttore cedente, in mancanza di liberazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva l’improcedibilità della domanda di risoluzione e il vizio di motivazione. Il motivo è inammissibile: la censura, se riferita all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., si fonda su elementi istruttori esterni al contenuto della sentenza, in contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il ricorrente viola inoltre il principio di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., non indicando dove reperire i documenti evocati. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021), che riconosce al principio di autonomia del ricorso per cassazione il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e di garantire certezza del diritto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamentava l’ultrapetizione, sul rilievo che, dopo il mutamento del rito, la locatrice non aveva depositato memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che il processo, ex art. 667 cod. proc. civ., “prosegue”: le domande formulate nella citazione restano ferme anche in caso di rinuncia alla memoria integrativa, che è appunto solo integrativa e non condizione di ammissibilità. Il mutamento del rito non travolge gli effetti sostanziali e processuali della domanda, né le preclusioni già maturate. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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