Improcedibile il ricorso se manca la relazione di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 15472 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, nel termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., la relazione di notificazione della sentenza impugnata. L’onere di depositare la copia autentica del provvedimento e la relazione di notificazione grava sul ricorrente, quale presupposto di procedibilità dell’impugnazione. L’omesso o tardivo deposito non è sanato dalla mancata notificazione del controricorso da parte della controparte, né dalla sua tardiva costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza. La improcedibilità consegue automaticamente al difetto del presupposto processuale, senza necessità di alcuna valutazione sul merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione contestando una iscrizione ipotecaria eseguita su immobili di sua proprietà, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, e chiedendo il risarcimento del danno. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale, con riguardo alla sola nullità dell’iscrizione e alla relativa cancellazione.
In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per alcuni crediti e ha rigettato l’opposizione per il resto. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il rilievo del mancato regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369 cod. proc. civ.. Il vizio attiene alla procedibilità del ricorso e precede ogni esame dei motivi.
Il ricorrente stesso aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata, pubblicata il 7 dicembre 2021, gli era stata notificata il 20 dicembre 2021. Su questa premessa, il termine per il deposito decorreva dalla notificazione, ma la documentazione richiesta dalla norma non è stata prodotta.
Unitamente al ricorso, notificato a mezzo posta il 18 febbraio 2022 e depositato il 9 marzo 2022 in modalità analogica, il ricorrente ha prodotto una copia del provvedimento impugnato priva di certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, senza allegare la relazione di notificazione. Il ricorso non risulta inoltre notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La Corte ha escluso che il difetto potesse essere superato dalla controparte: né la copia autentica del provvedimento, né la relazione di notificazione sono state tempestivamente prodotte dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non ha notificato controricorso e si è costituita tardivamente al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento sul rapporto tra art. 369 cod. proc. civ. e sanzione dell’improcedibilità, citando Cass., Sez. U, n. 8312 del 25.03.2019, Cass., Sez. U, n. 22438 del 24.09.2018, Sez. I n. 3727 del 12.02.2021 e Sez. III n. 27480 del 30.10.2018. Nessuna delle ipotesi in cui non vi sarebbe spazio per l’improcedibilità ricorre nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile.
Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo la parte intimata svolto effettiva attività difensiva. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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