Correzione del decreto di estinzione e spese della fase cautelare di appello (Cass. civ. Sez. II n. 20411 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di estinzione pronunciato ai sensi degli artt. 380-bis, secondo comma, e 391 cod. proc. civ. è un atto giurisdizionale suscettibile di correzione di errore materiale. Il richiamo operato dall’art. 391-bis cod. proc. civ. al decreto di cui all’art. 380-bis va riferito al decreto di estinzione, con la conseguenza che la correzione è ammessa in qualsiasi tempo e può essere disposta anche d’ufficio. La liquidazione delle spese sostenute davanti al giudice di appello per la procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza, ex art. 373 cod. proc. civ., può essere richiesta alla Corte di cassazione con specifica e documentata istanza depositata nei termini dell’art. 372 cod. proc. civ., anche quando il giudizio di legittimità si definisca con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, secondo comma, e 391 cod. proc. civ.
Il Fatto
I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta. Prima della decisione, il ricorso è stato definito con decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Il controricorrente ha poi depositato istanza di correzione di errore materiale, lamentando che il decreto non aveva liquidato le spese della fase cautelare svoltasi davanti alla Corte d’Appello, dove era stata proposta istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza e il controricorrente aveva depositato memoria in risposta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un problema di ammissibilità dello strumento: si tratta di stabilire se il decreto che estingue il giudizio di legittimità sia correggibile per errore materiale e con quale regime temporale. Richiamando un proprio precedente, la Corte afferma che in tale ambito nonostante trovi applicazione l’art. 391 cod. proc. civ., resta certamente ammessa la correzione, perché così prevede l’art. 391-bis cod. proc. civ., che consente l’iniziativa anche d’ufficio.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico. Il decreto di cui all’art. 380-bis, cui la norma sulla correzione rinvia, non può che essere il decreto di estinzione: è attraverso il rinvio dell’art. 380-bis all’art. 391 cod. proc. civ. che si configura quel tipo di atto giurisdizionale cui si riferisce l’art. 391-bis. La Corte valorizza l’esigenza di assicurare che gli errori meramente materiali, di rilievo sostanzialmente amministrativo, possano sempre essere emendati, per ragioni di buon andamento.
Nel merito della richiesta, la Corte aderisce all’orientamento secondo cui la liquidazione delle spese sostenute davanti al giudice di appello per la procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza, ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., può essere chiesta alla Corte di cassazione con specifica e documentata istanza depositata nei termini dell’art. 372 cod. proc. civ., anche in caso di definizione del giudizio con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, secondo comma, e 391 cod. proc. civ.
L’istanza è stata ritenuta ammissibile: era stata depositata con idonea documentazione, dalla quale risultava che il controricorrente aveva depositato memoria davanti alla Corte d’Appello in risposta all’istanza di sospensione proposta dai ricorrenti. La Corte accoglie quindi la richiesta e corregge il decreto, integrandolo con la condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese della fase di sospensione, liquidate complessivamente in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Nota della Redazione
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