TFR non esigibile se il rapporto prosegue con il cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32981 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione di ramo di azienda con continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, il credito a titolo di trattamento di fine rapporto non è ancora sorto e il lavoratore non può essere ammesso al passivo del fallimento del cedente. L’art. 47, comma 5 bis, l. n. 428/1990, introdotto dall’art. 368, comma 4, d.lgs. n. 166/2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022, che sancisce l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente, non si applica alle procedure aperte prima di tale data, non essendo ravvisabile una linea di continuità con il regime previgente. La decisione che si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi impone al ricorrente di impugnarle tutte: rigettato il motivo che investe una di esse, gli altri diventano inammissibili per difetto di interesse.
Il Fatto
La società datrice di lavoro, ammessa nel 2017 a concordato preventivo liquidatorio, vendeva l’intero complesso aziendale a una società acquirente. Il trasferimento dei lavoratori avveniva ai sensi dell’art. 105 l. fall. e dell’art. 47 l. n. 428/1990, con esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori. Il rapporto di lavoro del ricorrente proseguiva alle dipendenze della cessionaria.
Dichiarato il fallimento della cedente, il giudice delegato formava lo stato passivo. Il lavoratore proponeva opposizione, chiedendo l’ammissione del credito a titolo di TFR. Il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva solo in parte l’opposizione e rigettava la domanda relativa alla quota di TFR. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto impugnato si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi: la prima esclude l’esigibilità del credito di TFR perché il rapporto è proseguito con il cessionario; la seconda ravvisa il mancato assolvimento dell’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa. Il ricorrente ha impugnato entrambe con motivi separati.
Sul primo motivo, la Corte richiama la propria recente ordinanza Cass. n. 21676/2025, resa su questione identica. Osserva che l’art. 368, comma 4, d.lgs. n. 166/2019 ha riscritto l’art. 47, comma 5, l. n. 428/1990 e ha aggiunto il comma 5 bis, che sancisce l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente e dell’azienda. Tale disciplina è entrata in vigore il 15 luglio 2022.
La Corte conferma che il codice della crisi d’impresa non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, salvo che si riscontri una linea di continuità con il regime previgente, secondo Cass. S.U. n. 8504 del 2021. La previsione sul TFR è in chiara discontinuità con il diritto vivente, come già ritenuto da Cass. n. 31338/2024. Il Tribunale ha quindi correttamente applicato la disciplina previgente.
Nel merito, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che, quando il rapporto prosegue con il cessionario, il credito di TFR non è ancora sorto. Richiamata Cass. n. 19291/2011, la Corte ribadisce che il diritto matura progressivamente, ma la sua esigibilità è rinviata alla cessazione del rapporto. La censura, nella parte in cui assume una nuova assunzione e una cessazione del rapporto diverse dall’accertamento del Tribunale, è inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Secondo l’orientamento consolidato, quando la decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte. Rigettato il motivo che investe la prima, il secondo non può condurre comunque alla cassazione. Il Collegio precisa, per completezza, che Cass. n. 10082/2025 riguardava un provvedimento basato su unica ratio, sicché non sussiste alcun contrasto interno. Il ricorso è rigettato, con condanna al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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