L’avvicendarsi dei titolari dello studio non spezza il rapporto: è un unico rapporto di lavoro (Cass. 2286/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2286 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 3028/2022; ud. 10 dicembre 2025) — Presidente Antonella Pagetta, Relatore Francescopaolo Panariello.

Il principio di diritto

L’attività lavorativa svolta con continuità in favore di uno studio professionale, nel succedersi dei diversi titolari e nell’ambito di una struttura organizzativa rimasta inalterata, può integrare un unico rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità: l’art. 2238, comma 2, cod. civ. consente infatti di applicare l’art. 2112 cod. civ. al trasferimento dello studio professionale. L’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. è ammissibile — anche se investe un capo autonomo della sentenza — verso chi ha proposto l’impugnazione principale e verso i litisconsorti necessari, ma non verso i coeredi rimasti intimati, i cui debiti ereditari, ex art. 752 cod. civ., si ripartiscono in modo parziario e non solidale. Il danno da omissione contributiva legittima un’azione di condanna generica al risarcimento ex art. 2116 cod. civ., nella quale è parte il solo datore di lavoro danneggiante; il litisconsorzio necessario con l’INPS sussiste soltanto per l’azione di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962.

Il fatto

Un lavoratore aveva prestato attività presso uno studio legale dal 1972 al 2014, alle dipendenze — nel tempo — di più avvocati titolari succedutisi alla guida dello studio, senza che il rapporto fosse mai stato regolarizzato. Assumendosi creditore di differenze retributive e di t.f.r., agiva contro gli eredi dei titolari deceduti e contro il titolare in proprio. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, ritenendo provato l’inserimento nell’organizzazione ma non l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare. La Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame del lavoratore, dichiarava intercorso un rapporto di lavoro subordinato per l’intero arco temporale e condannava i vari titolari (ed eredi) al pagamento delle somme, frazionando la condanna per ciascun periodo di titolarità e ripartendola tra gli eredi secondo le quote. Avverso tale sentenza le eredi del primo datore di lavoro proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi; il lavoratore resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con un unico motivo.

La motivazione

Il ricorso principale è respinto. Il primo motivo — che denunciava un “vuoto probatorio” per i periodi non coperti dalle testimonianze — è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, preclusa in sede di legittimità: la Corte territoriale aveva del resto letto quelle testimonianze in combinazione con un dato ritenuto pacifico e già accertato da entrambi i giudici di merito, ciòè lo svolgimento del rapporto per l’intero periodo e sempre con le medesime modalità. Il secondo motivo, che lamentava una motivazione soltanto apparente sulla continuità e unicità del rapporto, è infondato: la motivazione è ampiamente articolata e soddisfa il “minimo costituzionale” richiesto (Cass. sez. un. n. 8053/2014).

Sul ricorso incidentale, notificato oltre il termine breve di sessanta giorni (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.), la Corte distingue. Ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile — anche se investe un capo autonomo della sentenza — verso la parte che ha proposto l’impugnazione principale e verso i litisconsorti necessari ex art. 331 cod. proc. civ. Essa non è invece ammissibile verso le eredi di un diverso datore di lavoro, rimaste intimate: ai sensi dell’art. 752 cod. civ. i debiti del de cuius, compresi quelli risarcitori, si ripartiscono parziariamente fra i coeredi senza vincolo di solidarietà, con conseguente scindibilità del rapporto e insussistenza di un litisconsorzio necessario. Verso costoro il ricorso avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente.

Nel merito, l’unico motivo del ricorso incidentale — omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) sulla domanda di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116, comma 2, cod. civ. — è fondato. La Corte respinge l’eccezione di nullità per difetto di contraddittorio con l’INPS: la domanda non è di condanna al versamento dei contributi né di costituzione della rendita vitalizia, ma di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva, la cui fattispecie ha come sole parti il datore di lavoro danneggiante e il lavoratore danneggiato. L’omissione contributiva produce un duplice pregiudizio (perdita della prestazione pensionistica al raggiungimento dell’età pensionabile; necessità di costituire una provvista sostitutiva), a fronte del quale il lavoratore può agire per la condanna generica ex art. 2116 cod. civ. o per il mero accertamento; legittimato passivo è il solo datore di lavoro. Solo l’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 impone il litisconsorzio necessario con l’INPS (Cass. sez. un. n. 3678/2009).

La Corte rigetta quindi il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale verso le eredi rimaste intimate, accoglie il ricorso incidentale verso le ricorrenti principali e cassa la sentenza in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per la decisione sulla domanda risarcitoria da omissione contributiva.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è utile su tre piani. Sul rapporto di lavoro, conferma che l’avvicendarsi dei titolari di uno studio professionale, a fronte di una struttura organizzativa inalterata e di un’attività continuativa, non frammenta necessariamente il rapporto: attraverso l’art. 2238, comma 2, e l’art. 2112 cod. civ. può riconoscersi un unico rapporto, con effetti decisivi sulla maturazione dell’anzianità e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi e del t.f.r. solo dalla cessazione. Sul versante processuale, offre una mappa operativa dell’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. e del suo intreccio con la parziarietà dei debiti ereditari ex art. 752 cod. civ.: chi voglia coltivare pretese verso coeredi di distinti rapporti deve impugnare nei termini ordinari, non potendo confidare nella tardiva. Sul danno da omissione contributiva, infine, chiarisce quando conviene agire per la condanna generica risarcitoria (parte il solo datore) e quando invece si deve necessariamente coinvolgere l’INPS (azione di costituzione della rendita ex art. 13 l. 1338/1962).

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