Interessi moratori tributari privilegiati anche oltre l’anno dal fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 32983 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio riconosciuto al credito fiscale si estende agli interessi moratori maturati anche oltre l’anno in corso alla dichiarazione di fallimento e fino al primo riparto. L’art. 54, comma 3°, l. fall. richiama l’art. 2749, comma 2°, c.c. ed equipara la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. L’art. 30 d.P.R. n. 602/1973 fissa decorrenza e misura degli interessi di mora. Ne consegue che la mancata indicazione del tasso applicato non giustifica, di per sé, la negazione della prelazione, quando l’ammontare degli interessi non sia contestato e gli elementi di calcolo siano desumibili dagli atti.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l’opposizione proposta dalla società di riscossione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito fiscale in privilegio per la sorte e, in chirografo, gli interessi e l’aggio.
Il Tribunale ha motivato l’esclusione del privilegio sugli interessi con la carenza di specifica prospettazione: la domanda non indicava la decorrenza degli interessi né il tasso annuo applicabile, limitandosi a una tabella ricognitiva dei tassi non correlata alle singole cartelle. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Disattesa l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022: la procura su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto è equiparata a quella in calce, e nei casi dubbi va interpretata secondo il principio di conservazione.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono stati accolti. La Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 2749 c.c. circoscrive l’estensione del privilegio agli interessi dovuti per l’anno in corso e per quello precedente, oltre agli interessi legali successivi; l’art. 54, comma 3°, l. fall. richiama tale disposizione ed equipara la dichiarazione di fallimento al pignoramento, precisando che per i privilegi generali il decorso degli interessi cessa al deposito del progetto di riparto.
Il testo vigente, introdotto dall’art. 50 d.lgs. n. 5/2006, riproduce quello previgente già adeguato dalla Corte costituzionale n. 162 del 2001, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 54 nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 c.c.
Dall’integrazione di queste norme con l’art. 30 d.P.R. n. 602/1973 — che àncora gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale — la Corte ha tratto il principio per cui il privilegio del credito fiscale si estende agli interessi moratori anche nel periodo successivo all’anno dalla dichiarazione di fallimento e sino al primo riparto.
Il Tribunale ha quindi errato nel negare la prelazione. La premessa era fallace: poiché l’ammontare degli interessi non era contestato ed era stato riconosciuto nella misura richiesta, la mancata indicazione del tasso non incide sulla qualità del credito, essendo gli elementi di calcolo desumibili dalla legge e dalle fonti secondarie. Su identica controversia, il precedente Cass. n. 27528 del 2024 aveva già affermato che gli atti allegati consentivano il riscontro dell’importo. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti; il decreto è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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