Registrazione d’ufficio delle scritture private prodotte in giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 33474 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la registrazione d’ufficio disciplinata dall’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986 colpisce le scritture private prodotte nel giudizio civile, e non il decreto ingiuntivo eventualmente richiesto dal creditore. Il deposito di un documento a fini probatori in un procedimento contenzioso non integra il caso d’uso di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ne consegue che l’imposta proporzionale va riferita al documento depositato e non al provvedimento giudiziale, con la conseguenza che il giudice regionale, che aveva qualificato il decreto ingiuntivo come oggetto di tassazione, applica erroneamente la norma invocata.

Il Fatto

La Direzione provinciale procede alla registrazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, di tre scritture private prodotte in un giudizio civile promosso da una creditrice per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti del contribuente. Il contribuente impugna gli avvisi di liquidazione deducendo di essere stato vittima di una truffa, avendo la controparte utilizzato le scritture di riconoscimento di debito per ottenere il provvedimento monitorio.

La C.T.P. di Torino rigetta il ricorso, affermando che l’inesistenza del debito, quand’anche accertata in sede civile, non travolge gli effetti tributari delle dichiarazioni rilasciate. In appello la C.T.R. del Piemonte accoglie l’impugnazione e ritiene che, in forza dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, unico obbligato al pagamento dell’imposta sia chi si è rivolto all’autorità giudiziaria per ottenere il decreto ingiuntivo. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con due motivi; il contribuente resta intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, contestando al giudice regionale di aver posto a oggetto della tassazione il decreto ingiuntivo anziché le tre scritture private oggetto della registrazione d’ufficio. Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione sulla debenza dell’imposta in capo al contribuente, con riferimento agli artt. 10 e 15 del T.U.R. e all’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Corte ritiene fondato il primo motivo. La sentenza impugnata ha valutato la corretta applicazione dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non delle scritture private effettivamente registrate. Il giudice regionale ha quindi deviato dall’oggetto proprio dell’atto di registrazione, sostituendo al documento depositato il provvedimento giudiziale richiesto dal creditore.

Il percorso argomentativo si salda al principio, richiamato nel testo, secondo cui il deposito di un documento a fini probatori nell’ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce caso d’uso in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986. La registrazione d’ufficio resta ancorata al documento prodotto, con la conseguenza che l’imposta proporzionale non può essere riferita al decreto ingiuntivo.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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