Ricognizione di debito tassata in misura fissa e divieto di doppia imposizione (Cass. civ. Sez. V n. 33472 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, che richiama il rapporto fondamentale sottostante, è atto ricognitivo privo di contenuto patrimoniale e va assoggettata, ai fini dell’imposta di registro, all’art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con imposta in misura fissa. Essa opera solo sul piano dell’astrazione processuale, dispensando il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, senza incidere sul piano sostanziale. Ne consegue che la tassazione autonoma della medesima disposizione negoziale, già oggetto di ricognizione di un debito esistente, integra una doppia imposizione. Il deposito del documento ai fini probatori nel procedimento contenzioso non costituisce caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto non esaminato.
Il Fatto
Il contribuente otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per la somma di euro 701.176,00, fondato su due scritture private di riconoscimento di debito, la prima del 21.1.2005 e la seconda del 30.6.2005. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione per imposta di registro, assumendo la tassazione autonoma delle due scritture richiamate nel ricorso monitorio.
La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso del contribuente, ravvisando una duplicazione di tassazione. La C.T.R. della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava l’atto, sul rilievo che le scritture regolavano i rapporti giuridici tra le parti e andavano soggette ad autonoma imposizione. Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi relativi all’omessa pronuncia e all’asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, proposto nel periodo di sospensione dei termini disposto dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017. Il vizio non ricorre, perché il rigetto dell’eccezione è implicito nella sentenza che ha valutato nel merito i motivi del gravame. Il ricorso è infondato sul punto: la sospensione comporta il cumulo del termine lungo con quello di sei mesi, prolungando il termine per impugnare, ma nessuna sanzione è prevista per chi notifichi l’impugnazione nel periodo indicato.
Il motivo sull’omesso esame di fatti decisivi è dichiarato inammissibile: l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riferisce l’omesso esame a un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non a questioni o argomentazioni giuridiche. Nel caso di specie la censura investe una questione giuridica.
Il nucleo del ricorso, accolto, riguarda il trattamento fiscale della ricognizione di debito. La Corte richiama l’art. 1988 cod. civ., che riconduce la promessa di pagamento e la ricognizione di debito a una relevatio ab onere probandi, e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7682 del 2023, che ha composto il contrasto di legittimità. Le Sezioni Unite, muovendo dall’art. 3 della tariffa, hanno distinto atti dichiarativi, atti ricognitivi e atti di accertamento, e hanno qualificato la ricognizione di debito come atto giuridico in senso stretto, da cui non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio.
Ne deriva che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito sconta, in caso d’uso, l’imposta di registro in misura fissa, non potendosi qualificare come effetto dichiarativo dell’atto. La Corte ribadisce inoltre che il deposito del documento ai fini probatori non integra caso d’uso.
Nel caso concreto, incontroversa la natura di atti meramente ricognitivi delle due dichiarazioni, la tassazione autonoma di ciò che ha già formato oggetto della prima ricognizione equivale a tassare due volte la medesima disposizione negoziale. Per l’effetto la Corte accoglie il quinto e il sesto motivo, assorbe il settimo, rigetta i residui, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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