Inammissibile il motivo di cassazione privo di specificità (Cass. civ. Sez. I n. 33527 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di cassazione che denunci la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto deve indicare le norme asseritamente violate ed esaminarne il contenuto precettivo, raffrontandolo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, a pena di inammissibilità. La mancanza di motivazione su una questione di diritto, e non di fatto, è irrilevante ai fini della cassazione quando il giudice del merito sia comunque pervenuto a un’esatta soluzione del problema giuridico. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., non potendo l’omesso esame di elementi istruttori integrare di per sé tale vizio quando i fatti storici rilevanti siano stati comunque presi in considerazione.

Il Fatto

Il tribunale aveva accolto la domanda del Fallimento e condannato l’amministratore della società poi fallita, in solido con i sindaci, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale per la somma complessiva di €. 340.000,00. La condanna riguardava la cessione di un ramo d’azienda effettuata senza riscuotere il prezzo e senza adeguate garanzie, oltre alle sanzioni richieste dall’Agenzia delle entrate per il mancato versamento dell’IVA. Il tribunale aveva inoltre rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dall’amministratore.

L’amministratore ha proposto appello, rigettato dalla corte distrettuale. Ha quindi impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Fallimento ha resistito con controricorso, deducendo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 348-ter c.p.c.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. Quanto alla prima censura, relativa alla disciplina applicabile alla responsabilità dell’amministratore, la Corte ha richiamato il principio per cui la mancanza di motivazione su una questione di diritto è irrilevante ai fini della cassazione qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto a un’esatta soluzione del problema giuridico, come nel caso in esame, essendo rimasto incontestato che i doveri di diligente gestione sono comuni tanto agli amministratori di società a responsabilità limitata quanto a quelli di società per azioni (Cass. SU n. 2731 del 2017).

La Corte ha poi rilevato il difetto di specificità del motivo. Il ricorrente non ha illustrato se e in che modo l’applicazione della disciplina riferibile alla forma societaria esistente al momento della domanda, anziché di quella vigente al momento della condotta illecita, avrebbe potuto determinare conseguenze giuridiche diverse in relazione agli atti di mala gestio contestati. Ha richiamato al riguardo il principio di specificità di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 17224 del 2020; Cass. n. 24298 del 2016), secondo cui il ricorrente deve non solo indicare le norme violate, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Cass. SU n. 23745 del 2020; Cass. n. 18998 del 2021).

Con riferimento all’eccezione di compensazione, la Corte ha osservato che il ricorrente, pur lamentando violazioni di norme sostanziali e processuali, ha in sostanza censurato la ricognizione della fattispecie concreta operata dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto non provati né la fideiussione né il pagamento del debito garantito. Trattandosi di accertamento in fatto riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, la censura è ammissibile solo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero per omesso esame di fatti storici decisivi (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 5792 del 2024).

La Corte ha precisato che l’omesso esame di elementi istruttori, compresa la mancata contestazione, non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici rilevanti siano stati comunque valutati. La sentenza impugnata, avendo esaminato le prove e tutti i fatti rilevanti, ha motivato in modo non apparente, perplesso o contraddittorio. Infine, nella ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente ha l’onere, rimasto inosservato, di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità (Cass. n. 5528 del 2014; Cass. n. 5947 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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