Obbligo di segnalazione antiriciclaggio e giudizio oggettivo sulle operazioni sospette (Cass. civ. Sez. II n. 20848 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, per le operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all’art. 648-bis cod. pen., stabilito dall’art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991, non è subordinato all’evidenziazione, dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari, di un quadro indiziario di riciclaggio, né all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni a un’azione delittuosa, ma a un giudizio oggettivo sull’idoneità di esse a eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio. L’accertamento dell’inidoneità delle operazioni a integrare l’obbligo impone di valorizzare la mole degli indici di anomalia oggettivi e soggettivi. La valutazione del giudice di merito che si discosti da tale criterio, appiattendosi sulle convinzioni soggettive dei responsabili della dipendenza, integra violazione di legge ed è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva irrogato tre ordinanze ingiunzione nei confronti dei responsabili di una dipendenza bancaria e della banca stessa, per la violazione dell’art. 3 d.l. n. 143 del 1991. La contestazione riguardava l’omessa segnalazione di numerose operazioni, riconducibili a una clientela collegata a una società, per un totale complessivo di euro 2.608.327,17.

Il Tribunale adito aveva accolto l’opposizione e annullato le ordinanze. La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione, ritenendo che i soggetti obbligati non disponessero di indizi sufficienti per qualificare le operazioni come sospette e per prefigurare un reato presupposto. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; i controricorrenti hanno resistito con controricorso e depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, che censura la violazione di legge nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto escluso l’obbligo di segnalazione valorizzando il convincimento dei dipendenti della banca e l’esito del procedimento penale per evasione fiscale, definito con richiesta di archiviazione.

Il Collegio richiama il principio di diritto consolidato secondo cui l’obbligo di segnalazione non dipende dall’evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio emerso dalle indagini preliminari, né dall’esclusione, in base al personale convincimento degli operatori, dell’estraneità delle operazioni a un’azione delittuosa, ma da un giudizio obiettivo sull’idoneità delle operazioni a eludere le disposizioni antiriciclaggio. Nel percorso argomentativo sono richiamati Cass., Sez. II, n. 11440 del 2024, Cass., Sez. II, n. 20647 del 2018 e Cass., Sez. II, n. 8699 del 2007.

La Corte valorizza le Istruzioni operative della Banca d’Italia del 12 gennaio 2001, che individuano tra gli indici di anomalia il ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, con frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, l’accensione di più libretti al portatore e il prelevamento di ingenti somme mediante assegni circolari di importo inferiore a tale limite.

Nel caso concreto la Corte rileva che la Corte d’appello, in presenza di una mole di indici oggettivi e soggettivi di anomalia, ha minimizzato elementi non secondari: il numero delle operazioni, le modalità di esecuzione e l’entità notevolissima delle stesse, tra cui l’utilizzo di cognomi di fantasia non reperibili tramite anagrafe tributaria, ricevute bancarie con codice fiscale omesso, assegni non riconducibili ai debitori indicati, emissione di assegni e prelevamenti nonostante il conto in sofferenza, ingenti versamenti di contante, frazionamenti e l’estinzione di numerosi libretti al portatore.

Discostandosi dalla giurisprudenza richiamata e trascurando la mole degli elementi evidenziati, la sentenza impugnata ha dato peso alle valutazioni personali e discrezionali dei responsabili della dipendenza e all’esito del procedimento penale per evasione fiscale. La Corte qualifica tale errore come violazione di legge e non come apprezzamento di merito insindacabile. L’accoglimento del terzo motivo assorbe il primo e il secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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