Motivazione apparente e prova dei lavori ex art. 1577 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 33953 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato soltanto quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oppure si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Quanto al merito, la compensazione tra il credito per i lavori eseguiti dal conduttore ex art. 1577 cod. civ. e il debito per i canoni richiede la prova della natura indifferibile ed urgente delle opere, del preavviso al locatore e dell’effettivo pagamento del corrispettivo.

Il Fatto

Una società proprietaria aveva concesso in locazione un immobile, poi pignorato nel corso di una procedura esecutiva. Il custode, nominato in seno alla procedura, aveva intimato alla conduttrice lo sfratto per morosità, chiedendo decreto ingiuntivo per i canoni non corrisposti.

Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento, condannando la conduttrice al pagamento dei canoni dalla data del pignoramento fino all’effettivo rilascio. La società propose appello, sostenendo di aver eseguito opere sull’immobile ai sensi dell’art. 1577 cod. civ., il cui costo avrebbe dovuto compensarsi con i canoni dovuti, escludendo così la morosità. La Corte d’appello confermò la decisione di primo grado, rilevando che la prova della natura urgente dei lavori, del preavviso e del pagamento non era stata raggiunta. La conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente, che si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni di primo grado. La Corte ha ritenuto la censura infondata.

Il Collegio ha richiamato la regola secondo cui, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale: la motivazione è viziata solo se totalmente mancante o meramente apparente, se fondata su affermazioni inconcilianti o se incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Ha richiamato in proposito Cass. n. 7090/2022.

La Corte ha poi precisato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma, secondo Cass. n. 28139/2018. Ha ricordato anche Cass. n. 2397/2021, secondo cui la legittima motivazione per relationem richiede un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti richiamati, ai fatti allegati e alle ragioni del gravame, non potendosi risolvere in un’acritica adesione al provvedimento di primo grado.

Nel caso concreto i giudici di appello non si erano limitati a richiamare la pronuncia di primo grado, ma avevano esplicitato le ragioni della decisione: la mancata prova della natura indifferibile e urgente dei lavori, del preavviso al locatore e dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, tutti presupposti dell’art. 1577 cod. civ. La motivazione rendeva dunque pienamente intelligibile l’iter logico seguito.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1577 cod. civ. e l’omessa considerazione delle risultanze istruttorie. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché, sotto la formale evocazione del vizio di violazione di legge, mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa alla Cassazione. La Corte ha richiamato Cass. n. 32505/2023: l’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità. La ricorrente non si era confrontata con la motivazione che riteneva ostativa la mancata dimostrazione delle spese, né aveva spiegato come il pagamento potesse dirsi provato a fronte di una fattura non munita di quietanza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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