Inammissibili motivi su qualificazione del rapporto e successione d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34108 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che sotto la veste della violazione di legge contesti la ricostruzione fattuale e la qualificazione del rapporto negoziale intervenuto tra le parti, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito e censurabile nei soli limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. o della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. L’art. 111 cod. proc. civ. presuppone la successione nel corso del processo e non è invocabile quando il subentro sia anteriore all’introduzione del giudizio di primo grado, né è ammissibile trasferire la domanda verso un soggetto diverso dall’originario convenuto fuori delle ipotesi degli artt. 110 e 111, commi 2 e 3, cod. proc. civ. Il difetto di autosufficienza del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., rende inammissibile il motivo che non riporti l’atto processuale il cui esame sarebbe stato omesso.

Il Fatto

Un agente proponeva ricorso al Tribunale chiedendo l’accertamento di un rapporto di agenzia intercorso con una società dal giugno 2001 al novembre 2012, il riconoscimento di compensi fissi e provvigionali, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità di fine mandato ex art. 1751 cod. civ. Il Tribunale, qualificato il rapporto come procacciamento d’affari in difetto di prova scritta del contratto di agenzia, accoglieva in parte la domanda sui compensi, rigettando le ulteriori pretese.

La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale della società sia quello incidentale del ricorrente. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: violazione dell’art. 111 cod. proc. civ. e degli artt. 2560 e 2562 cod. civ. per il rigetto dell’istanza di chiamata in causa di una terza società; omessa pronuncia sugli interessi moratori ex art. 1284, ultimi due commi, cod. civ.; violazione dell’art. 1742 cod. civ. per avere la Corte territoriale negato la riconducibilità dell’attività al rapporto di agenzia.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Sotto la veste della violazione degli artt. 111 cod. proc. civ. e 2560 e 2562 cod. civ., il ricorrente contesta la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, allegando elementi che farebbero propendere per una successione avvenuta nel corso del giudizio e non prima. Il motivo è comunque infondato: rilevata l’anteriorità del subentro rispetto all’introduzione del giudizio, correttamente è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ., che presuppone la successione nel corso del processo. Non è ammissibile trasferire la domanda verso un soggetto diverso dall’originario convenuto fuori delle ipotesi degli artt. 110 e 111, commi 2 e 3, cod. proc. civ., come affermato da Cass. n. 26888 del 20.09.2023.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Chi deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello deve riportare, a pena di inammissibilità, il motivo il cui esame sarebbe stato omesso. Il ricorrente si è limitato a riferire di avere insistito per la liquidazione degli interessi moratori, richiamando la memoria in appello senza trascriverne il contenuto. Ai fini dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., è necessario individuare gli atti processuali con riferimento alla sequenza del processo e alla loro collocazione nel fascicolo (Cass. Sez. Un. n. 34469 del 27.12.2019; Cass. Sez. Un. n. 8950 del 18.03.2022). L’autosufficienza non va interpretata in modo eccessivamente formalistico, ma nel caso di specie mancano le indicazioni necessarie.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. La censura esula dal vizio di violazione di legge e investe la qualificazione del rapporto, riservata al giudice di merito e censurabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. o della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, da dedurre con specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice se ne sia discostato, altrimenti traducendosi in una mera proposta reinterpretativa (Cass. n. 17427 del 18.11.2003). La Corte d’appello ha evidenziato il difetto di prova scritta richiesto dall’art. 1742 cod. civ., richiamando Cass. n. 5165 del 16.03.2015 sull’inammissibilità della prova testimoniale, e Cass. n. 29422 del 24.10.2023 sull’inidoneità dei documenti privi di riferimento diretto alle intese contrattuali.

Sotto il profilo sostanziale, la Corte territoriale ha escluso la riconducibilità delle prestazioni al contratto di agenzia, caratterizzato dallo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, come precisato da Cass. n. 1263 del 19.01.2025. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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