Inammissibile il ricorso che non censura la ratio alternativa della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34107 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata ponga a fondamento della decisione due distinte rationes decidendi, ciascuna autonomamente sufficiente a sorreggere il rigetto, il ricorrente che non censuri in modo specifico quella non attinta dalla doglianza rende inammissibile il motivo. La mancata allegazione dei presupposti di spettanza del diritto indennitario attiene all’an debeatur e non può essere supplita dalla produzione di meri conteggi, che riguardano il solo quantum. Il ricorso per cassazione che richiami atti e documenti del giudizio di merito senza indicarne l’esatta collocazione e senza chiarirne l’avvenuta produzione in sede di legittimità viola l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, già agente di assicurazioni plurimandatario, aveva convenuto in giudizio la compagnia esponendo di aver receduto per giusta causa dal contratto di agenzia e chiedendo, tra l’altro, la condanna al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto previste dall’Accordo Nazionale Agenti e del maggior danno, oltre al risarcimento per violazione della privacy, mobbing, abuso dei poteri ispettivi e storno di clientela.

Il Tribunale aveva rigettato integralmente il ricorso; la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società ha replicato con controricorso e memorie.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché entrambi relativi alla domanda di condanna al pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto agenziale, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto due distinte rationes decidendi: la mancata produzione del contratto collettivo di cui si chiedeva l’applicazione e la totale carenza degli elementi in fatto e in diritto a sostegno delle domande.

Il ricorrente, pur contestando la prima, non ha idoneamente censurato la seconda. La Corte osserva che la mancanza di allegazioni circa i presupposti di spettanza delle indennità esula dalla produzione di conteggi: questi ultimi possono coprire al più l’aspetto del quantum, ma non l’an della pretesa. La doglianza, quindi, non scalfisce la ratio autonoma e sufficiente del rigetto.

I motivi sono inoltre inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché il ricorrente fonda le censure su atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a richiamarli e riprodurli parzialmente, senza fornire le indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza processuale e alla loro collocazione nei fascicoli. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701.

Quanto al terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ne afferma l’inammissibilità. Il vizio richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso risulta, del come e del quando sia stato oggetto di discussione e della sua decisività. Costituisce fatto, e non questione o punto, un preciso accadimento o dato materiale: non lo sono le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o il vario insieme dei materiali di causa, sicché le censure che estendano il paradigma normativo a tali profili sono inammissibili.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *