Insulto al superiore integra giusta causa per insubordinazione qualificata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21103 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce giusta causa di licenziamento, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., la condotta del lavoratore che rivolga un epiteto volgare al proprio superiore gerarchico, in presenza di altri colleghi e nel contesto del rifiuto di una direttiva impartita. Tale comportamento integra grave insubordinazione, in quanto unisce all’ingiuria la contestazione del potere gerarchico e organizzativo del datore di lavoro. L’accertamento dell’intrinseca gravità del fatto e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario rientra nella valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. L’elencazione delle condotte punibili contenuta nel contratto collettivo ha carattere esemplificativo e non esaustivo, sicché il giudice può sussumere la fattispecie concreta nella clausola generale anche a prescindere dalla riconduzione a una specifica lettera della disposizione contrattuale.
Il Fatto
Una lavoratrice impugna il licenziamento per giusta causa intimatole da un’associazione che eroga assistenza a persone con disabilità. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, accoglie il ricorso e qualifica il fatto contestato come punibile con sanzione conservativa secondo il contratto collettivo, disponendo la reintegra e il pagamento di dodici mensilità. La pronuncia è confermata in sede di opposizione.
La Corte d’Appello accoglie il reclamo dell’associazione, riforma integralmente la decisione e rigetta l’impugnativa di licenziamento. La lavoratrice propone quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la violazione delle norme contrattuali e codicistiche sulla giusta causa, l’omesso esame di fatti decisivi, l’illegittima applicazione della recidiva disciplinare e la regolamentazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il ricorso. In via preliminare, la Corte rileva l’inammissibilità della sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, poiché è vietato prospettare la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo, con il rischio di attribuire al giudice di legittimità il compito di isolare autonomamente le censure proponibili. Sul punto richiama Cass. n. 3397 del 2024.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la questione interpretativa sull’art. 32 lett. aa) del CCNL risulta non decisiva. La Corte d’Appello ha fondato la legittimità del licenziamento sulla grave insubordinazione di cui all’art. 32 lett. v) del medesimo contratto, valorizzando l’intrinseca gravità della condotta accertata in fatto e il rifiuto di adempiere. L’elencazione contrattuale ha carattere esemplificativo e non esaustivo, e la sussunzione compiuta dal giudice di merito non è illogica né arbitraria.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la distinzione tra integrazione della clausola generale e applicazione concreta. Richiamando Cass. n. 13534 del 2019 e Cass. n. 7838 del 2005, ribadisce che l’attività di specificazione dell’art. 2119 cod. civ. è sindacabile in cassazione solo se la censura denuncia specificamente la non coerenza del giudizio rispetto agli standards conformi ai valori dell’ordinamento, mentre la riconducibilità del caso concreto alla fattispecie astratta appartiene al giudice del merito. Nel caso di specie, la censura persegue in realtà una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
La Corte ritiene la valutazione della Corte territoriale non implausibile: l’epiteto rivolto al superiore, in presenza di altra dipendente e nel contesto di reazione a una disposizione, è stato qualificato come insubordinazione connotata da ingiuria e rifiuto di adempiere. Né la longevità del rapporto né le asserite condizioni personali della lavoratrice sono state considerate decisive.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata ha esaminato i fatti e le dichiarazioni richiamate, e la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito. Il quarto motivo è infondato, perché la Corte territoriale ha fondato la legittimità del licenziamento sulla gravità intrinseca del fatto del 2018 e non sulla recidiva, menzionando il precedente disciplinare solo come indice della condotta complessiva. Il quinto motivo, relativo alle spese, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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