Giudicato esterno rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 398 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari di quella del giudicato interno, anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Esso non è incluso nel fatto, ma partecipa della natura dei comandi giuridici, perché fissa la regula iuris del caso concreto; il suo accertamento risponde a un interesse pubblico volto a evitare giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem. Il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., riferendosi ai soli documenti producibili nel merito, non si estende a quelli che attestano la successiva formazione del giudicato. Tali documenti possono essere prodotti con il ricorso, se il giudicato si è formato in pendenza del termine di impugnazione, oppure, se la formazione è successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di un consorzio e l’illegittimità del licenziamento oralmente intimato, con reintegra e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata l’esistenza del rapporto e qualificando l’attività svolta come iniziativa del lavoratore, tollerata dal consorzio.

Proposto ricorso per cassazione con undici motivi, la controricorrente ha eccepito l’esistenza di un giudicato esterno: una sentenza del Tribunale, resa tra le stesse parti e passata in giudicato, aveva già escluso l’esistenza del rapporto di lavoro nel medesimo periodo. La questione centrale diviene così la rilevabilità e l’utilizzabilità di quel giudicato nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto i tempi. La sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda del ricorrente era stata depositata in cancelleria e non era stata impugnata; tenuto conto delle sospensioni Covid-19 di cui al d.l. n. 18 del 2020, il termine per l’appello non era ancora scaduto alla data di definizione del giudizio di reclamo, deciso il 9.11.2020 con trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020.

Da ciò deriva che il primo momento utile per eccepire il giudicato esterno era proprio il controricorso. Poiché il giudicato si era formato tra la data dell’udienza e il deposito della sentenza, esso non avrebbe potuto essere ritualmente dedotto nel corso del giudizio di reclamo; la sua allegazione con le difese di legittimità è dunque ammissibile.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e di Cass. n. 26041 del 2010: nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata. Esso non è un elemento di fatto, ma fissa la regola del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici; il suo accertamento non è patrimonio esclusivo delle parti, ma risponde all’interesse pubblico a evitare giudicati contrastanti. Il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ. non riguarda i documenti attestanti la successiva formazione del giudicato, riconducibili alla categoria dei documenti sull’ammissibilità del ricorso.

Nel merito, la Corte osserva che, quando due giudizi tra le stesse parti concernono il medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle due cause, premessa logica della statuizione, preclude il riesame dell’identico punto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse (richiamate Cass. n. 27304 del 2018 e Cass. n. 11600 del 2018). Il giudicato formatosi escludeva l’esistenza del rapporto di lavoro proprio nel periodo controverso e rendeva inammissibile la domanda. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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