Regime premiale e società di capitali, riduzione dei termini di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 27229 del 11.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime premiale per favorire la trasparenza di cui all’art. 10 d.l. n. 201/2011, le disposizioni dei commi 1 e 9 non si pongono in rapporto di mera specificazione, ma prevedono in via autonoma un’abbreviazione dei termini di decadenza dell’attività di accertamento sulla base di condizioni diverse. La norma soggettivamente generale è quella del comma 9, della quale possono beneficiare tutti i contribuenti, incluse le società di capitali, purché soggetti al regime degli studi di settore, con posizione congrua e coerente, adempienti agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e non autori di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari. Il comma 1 opera invece un’estensione circoscritta a determinate categorie di soggetti, alle condizioni del comma 2, e da tale regime restano escluse le società di capitali. La misura premiale, derogatoria dell’ordinario termine decadenziale, va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’annualità 2012, emesso nei confronti di una società di capitali sulla base di incongruenze emerse dall’applicazione dello studio di settore. La società impugnava l’atto e il giudice di primo grado, ritenendo assorbente ogni altro profilo, applicava il regime premiale dell’art. 10, comma 9, del d.l. n. 201/2011, con conseguente riduzione dei termini di decadenza per l’attività accertativa, e annullava l’avviso.
La pronuncia veniva confermata in appello, sul rilievo che alla società era stato applicato lo studio di settore per l’anno 2012 e che i valori dichiarati risultavano congrui e coerenti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della medesima disposizione, per non essere il regime premiale applicabile alle società di capitali e per difetto di prova delle condizioni di ammissione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’individuazione della pertinente previsione di legge in cui sussumere la fattispecie. Muovendo dall’interpretazione testuale, rileva che il comma 1 dell’art. 10 prevede l’applicazione dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che il meccanismo della decurtazione del termine decadenziale può, in astratto, operare solo a partire dall’anno di imposta 2013, successivo a quello oggetto di lite. Il comma 9, invece, risulta applicabile ratione temporis già al periodo di imposta 2012.
Su un piano più propriamente logico, il Collegio esclude che i commi 1 e 9 si pongano in un rapporto di mera specificazione reciproca. Le due disposizioni prevedono in via autonoma un’abbreviazione dei termini di decadenza in presenza di condizioni diverse, dettagliate rispettivamente ai commi 2 e 10, ed è diversa la platea dei soggetti destinatari. Entrambe introducono un regime speciale in favore del contribuente, derogatorio dell’ordinario termine dell’azione accertativa, misura premiale che va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.
La norma soggettivamente generale è quindi quella del comma 9, della quale possono godere tutti i soggetti, incluse le società di capitali, purché dimostrino le condizioni indicate dalla norma e dal comma 10. Il comma 1, al contrario, opera in favore di circoscritte categorie di contribuenti — chi svolge attività artistica o professionale, gli imprenditori individuali, l’attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’art. 5 TUIR — e da tale regime restano escluse le società di capitali.
Il percorso argomentativo conduce così al superamento della tesi dell’Amministrazione finanziaria, che aveva riproposto l’applicabilità del primo comma. La risposta in diritto è che chiunque può accedere al beneficio dell’abbreviazione del termine decadenziale ai sensi del comma 9, incluse le società di capitali, purché ricorrano le quattro condizioni enucleate: soggezione agli studi di settore, congruità con gli indicatori, regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e assenza di violazioni che comportino obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen. per un reato tributario. La censura, oltre a profili di inammissibilità, risulta pertanto infondata nel diritto, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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