Motivazione apparente e salti logici: la sentenza d’appello va cassata (Cass. civ. Sez. II n. 708 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. con legge n. 134/2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, identificandosi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Integra quest’ultimo vizio la sentenza d’appello che affermi la prova del conferimento e dell’esecuzione di uno specifico incarico d’opera con salti logico-argomentativi e valorizzando circostanze prive di concreta connessione con il thema decidendum. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda con cui il lavoratore ha chiesto il pagamento del compenso per l’adattamento musicale dei testi di un cartone animato, commissionato da un’emittente televisiva alla associazione ricorrente. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provato né il conferimento dell’incarico in via esclusiva, né l’effettivo svolgimento dell’attività. La Corte d’appello di Roma, in riforma, ha accolto la pretesa, valorizzando alcune deposizioni testimoniali e taluni elementi fattuali, e ha quantificato il compenso in via equitativa.
L’associazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, deducendo nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, violazione delle regole sull’onere della prova, omesso esame di fatti decisivi, errori nella quantificazione equitativa del compenso e omessa pronuncia su una domanda riproposta in appello.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato per quanto riguarda i primi due motivi, esaminati congiuntamente. La Corte muove dalla premessa delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e ne richiama l’approdo, ribadito dalla Sez. I n. 7090 del 2022: il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle sole anomalie che degradano in violazione di legge di rilievo costituzionale.
Nel caso concreto, la sentenza d’appello presenta un percorso argomentativo affetto da paralogismi e carenze di gravità tale da integrare il vizio radicale di obiettiva incomprensibilità. Il primo passaggio lacunoso è quello che, sulla base di una rassegna pedissequa delle deposizioni testimoniali, conclude in modo apodittico che esse confermano lo svolgimento dell’attività di adattamento dei testi. Manca, però, ogni analisi delle deposizioni e resta impossibile comprendere su quale inferenza la Corte territoriale abbia affermato l’evidenza probatoria del presupposto fondamentale della controversia, ossia il conferimento di uno specifico e pregresso incarico, distinto dal contratto d’opera pacificamente già esistente tra le parti.
Ancora più carente è il passaggio che nega il carattere marginale della partecipazione del controricorrente al progetto. Il thema probandum non era costituito dalla partecipazione al progetto né dalla sua rilevanza, bensì dalla sua riconducibilità a un autonomo incarico. La Corte rileva l’assoluta assenza di nesso di consequenzialità tra tale asserzione e gli elementi fattuali valorizzati: la mancata retribuzione secondo il precedente contratto d’insegnamento, la composizione del coro con allievi diversi e l’assenza del controricorrente nell’accompagnamento dei bambini negli studi televisivi.
Tra le circostanze richiamate e le conclusioni raggiunte manca un nesso logico e non meramente fattuale, con la conseguente impossibilità di individuare il concreto iter motivazionale. Si configura così la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che impone l’accoglimento. L’assorbimento degli ulteriori motivi segue automaticamente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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