Volontà del testatore e istituzione ex re certa: interpretazione complessiva del testamento (Cass. civ. Sez. II n. 706 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per l’annullamento del testamento per dolo non è sufficiente la generica influenza del beneficiario sulla volontà del testatore, né mere sollecitazioni o pressioni, anche ripetute: occorre l’impiego di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il disponente e a orientarne la volontà in una direzione che, in mancanza, essa non avrebbe assunto. La prova del dolo, pur ammessa in via presuntiva, deve fondarsi su fatti certi dai quali ricostruire l’attività captatoria e la sua incidenza determinante sul processo formativo della volontà. L’assegnazione di beni determinati integra istituzione ex re certa quando il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, e non legato: l’indagine va condotta con i criteri ermeneutici negoziali, applicando rigorosamente l’art. 588, secondo comma, cod. civ., e valutando congiuntamente il dato letterale e quello logico, senza che il criterio letterale debba necessariamente prevalere.
Il Fatto
Il testatore, con un primo testamento del 2012, aveva destinato immobili ai due figli, ai nipoti e alla convivente. Con un secondo testamento del 2013 revocava le precedenti volontà e, dato atto di aver esaurito la disponibile con le donazioni già effettuate, lasciava ai due figli, in comunione al 50%, la casa di Guardistallo e gli appartamenti di Cannes, con dispensa dalla collazione per le donazioni anteriori.
Uno dei figli chiedeva accertarsi la revoca del primo testamento e la propria qualità di erede o legatario. L’altro resisteva con riconvenzionale di annullamento del secondo testamento per dolo o violenza psicologica. Il Tribunale respingeva la riconvenzionale e accoglieva la domanda principale; la Corte d’appello di Trento confermava, escludendo che i fatti allegati dimostrassero il dolo. Proponeva ricorso per cassazione il figlio soccombente, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava il diniego di interesse alla revoca del primo testamento e la sua valenza indiziaria del dolo. La Corte ritiene il motivo infondato: la sentenza non ha escluso che un interesse potesse sussistere, ma ne ha correttamente svalutato la decisività, perché per l’annullamento occorre la prova dell’impiego di mezzi fraudolenti e non di mere sollecitazioni o pressioni. La dimostrazione del dolo, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi idonei a ricostruire l’attività captatoria e l’influenza determinante sul processo formativo della volontà. Appare logica anche la conclusione che il testatore abbia inteso disporre dei beni residui imputandoli alla legittima, avendo già donato con dispensa dalla collazione.
Anche il secondo motivo, che deduceva la violazione degli artt. 624, 2727 e 2729 cod. civ. e la pluralità di indizi svalutati, è infondato. Il ricorrente colloca a fondamento delle proprie deduzioni fatti che il giudice di merito ha ritenuto indimostrati, avendo escluso che il testatore versasse in condizioni di infermità o fragilità tali da subire passivamente le pressioni del figlio. Difettano i caratteri del fatto noto da cui desumere il fatto ignoto della causa di annullamento.
Spetta anzitutto al giudice di merito stabilire se risulti utile il ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti posti a fondamento del processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge: apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Il mancato utilizzo del ragionamento presuntivo non è denunciabile come violazione dell’art. 2729 cod. civ., ma può integrare omesso esame di un fatto secondario, ove ne ricorrano i requisiti. Nel caso di doppia conforme, la deducibilità del vizio incontra i limiti della preclusione dell’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., poiché la sentenza d’appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado.
Il terzo motivo lamentava la qualificazione dei lasciti come istituzioni ex re certa invece che come legati, valorizzando il dato letterale e l’uso del termine “lego”. La Corte ribadisce che l’assegnazione di beni determinati configura successione a titolo universale se il testatore ha voluto chiamare l’istituito nell’universalità o in una quota del patrimonio, e legato se ha inteso attribuire singoli beni individuati. L’indagine è apprezzamento di fatto incensurabile se congruamente motivato e va svolta con i criteri ermeneutici negoziali, applicando rigorosamente l’art. 588, secondo comma, cod. civ. e l’art. 1362 cod. civ., in omaggio al canone di conservazione del testamento. Il criterio letterale, pur imprescindibile, non va considerato isolatamente né è destinato necessariamente a prevalere: la Corte d’appello lo ha correlato alla devoluzione dell’intero patrimonio residuo ai soli due figli e alla dispensa dalla collazione, ritenendo che il testatore avesse voluto imputare i restanti lasciti alla quota di riserva. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.