Omessa pronuncia sull’eccezione di usucapione e riproposizione in appello (Cass. civ. Sez. II n. 19694 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., onde evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. L’omessa pronuncia sulle eccezioni ritualmente introdotte, quando ammissibili, integra la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e deve essere fatta valere con la specifica deduzione dell’error in procedendo di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Tale vizio non sussiste quando la decisione assorbente, valutata correttamente, permetta di ravvisare la decisione implicita sulle questioni assorbite. È ammissibile la servitù avente ad oggetto la non osservanza della distanza legale negli impianti idrici e fognari, trattandosi di materia dispositiva e non cogente.

Il Fatto

I proprietari di un appartamento con lastrico solare di un fabbricato condominiale convennero in giudizio i titolari delle unità immobiliari dello stabile confinante, deducendo che questi avevano edificato in appoggio sulla muratura preesistente e collocato, al piano terra, impianti idrici e fognari sul muro comune a distanza inferiore a un metro dal confine, in violazione dell’art. 889 cod. civ., oltre ad aver occupato parte della loro proprietà. Chiesero il rilascio della porzione occupata, l’eliminazione degli abusi e il risarcimento dei danni.

I convenuti eccepirono l’improcedibilità per mancata mediazione, la carenza di legittimazione attiva e la prescrizione, spiegando domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di utilizzo del muro di confine. Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’Appello di Bari, in riforma, condannò i convenuti alla rimozione degli impianti, al riposizionamento nel rispetto delle distanze e al risarcimento. Contro tale sentenza proposero ricorso per cassazione sia i soccombenti sia uno dei controricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo del ricorso principale, incentrato sull’art. 112 cod. proc. civ. I ricorrenti lamentavano che i giudici d’appello non avessero esaminato le eccezioni di prescrizione e di usucapione della servitù di utilizzo del muro, con particolare riferimento agli impianti idrici e fognari costruiti in aderenza.

Sul piano processuale, la Corte richiama il principio di diritto secondo cui chi è pienamente vittorioso in primo grado non ha l’onere dell’appello incidentale per le questioni assorbite, ma solo quello di riproporle, come avvenuto nella specie. L’omessa pronuncia su eccezioni ritualmente introdotte integra quindi violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denunciabile come error in procedendo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

La Corte esclude che possa operare il meccanismo dell’assorbimento improprio, perché i giudici d’appello non hanno affrontato, neppure implicitamente, l’assetto proprietario del muro né la sussistenza di diritti reali limitati, avendo fondato la decisione sulla portata dell’art. 889 cod. civ. a prescindere dalla proprietà comune o esclusiva. Non è stata verificata l’eventuale costituzione per usucapione di una servitù contraria, avente ad oggetto la non osservanza della distanza legale, la cui ammissibilità è riconosciuta in quanto materia dispositiva e non cogente.

Il motivo è quindi accolto limitatamente all’omesso esame dell’eccezione di usucapione. Sono invece dichiarate inammissibili le ulteriori censure: quella sulla mancata impugnazione del capo relativo alla presunzione di comunione, estranea alla ratio decidendi; quella sulla responsabilità, irrilevante stante la natura reale dell’azione, qualificabile come actio negatoria servitutis; e quella sulla dichiarazione di contumacia, che non prospetta la lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo del ricorso principale e i motivi del ricorso incidentale restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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