Recesso anticipato dal contratto a progetto e sospensione illegittima del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1209 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto a progetto, la sospensione di fatto del rapporto e il recesso anticipato del committente pubblico sono illegittimi quando la cessazione del finanziamento regionale, addotta quale giusta causa di risoluzione, sia stata accertata solo con delibera successiva al periodo di sospensione. La delibera regionale di revoca del finanziamento produce effetti dal momento della sua emanazione e non può essere applicata retroattivamente per giustificare un periodo in cui la causa di risoluzione non si era ancora concretizzata. In tema di interpretazione del contratto, quando una clausola ammette più interpretazioni plausibili, la parte non può dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato quella diversa dalla propria. La valutazione della volontà contrattuale e il governo delle prove costituiscono indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Il Fatto

La vicenda riguarda alcuni lavoratori assunti con contratti a progetto da un’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica. Il rapporto era finanziato da risorse regionali. Nel corso del 2015 l’Azienda aveva disposto la sospensione del progetto e della prestazione; il recesso anticipato venne comunicato nell’ottobre 2016, con riferimento al periodo 10.8.2015 – 9.8.2016.

Il Tribunale aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno per l’illegittimo recesso ante tempus. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva accolto parzialmente il gravame, limitando il danno al periodo in cui la sospensione non trovava giustificazione contrattuale, poiché solo con delibera del 9.8.2016 si era concretizzata la causa di risoluzione per cessazione del finanziamento. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la questione centrale: se la sospensione del rapporto e il recesso anticipato possano essere giustificati dalla cessazione del finanziamento regionale, pur in assenza di una delibera coeva al periodo di sospensione. Il giudice di merito aveva accertato, in fatto, che la sospensione non era sorretta da alcuna precedente determinazione di sospensione dei finanziamenti, mentre la cessazione era stata attestata solo con la delibera della Giunta regionale del 2016.

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati rigettati. La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto data dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile, ma solo una delle interpretazioni plausibili; la parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa non può dolersene in legittimità. Richiama sul punto il principio consolidato Cass. n. 3964/2019, nonché Cass. n. 9461/2021 e Cass. n. 4460/2020. Il ricorrente per cassazione deve specificare le norme violate e il modo in cui il giudice si è discostato dai canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendo la censura risolversi in una mera contrapposizione di interpretazioni.

La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, che ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019). Il giudice di merito aveva illustrato i motivi del diverso rilievo risarcitorio assegnato alla sospensione: non era provata la coeva cessazione del finanziamento e la sospensione non era prevista dal contratto. Nessuna contraddittorietà ravvisabile, con ciò risultando differente rispetto al precedente Cass. n. 21846/2022.

Le censure di omesso esame di fatti decisivi si risolvono in una critica del governo delle prove, attività spettante ai giudici di merito (Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 20814/2018, Cass. n. 20553/2021). Il quarto motivo, relativo alla mancata disapplicazione della delibera n. 344/2016, è disatteso: il giudice di appello aveva qualificato l’atto come atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro, non come atto amministrativo, e comunque la censura non risulta decisiva rispetto alla differente soluzione interpretativa delle clausole contrattuali. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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