Sconti tariffari SSN in Sicilia applicabili per il triennio 2007-2009 (Cass. civ. Sez. I n. 4832 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto tariffario di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 opera per l’intero triennio 2007-2009, senza che il termine del 31 dicembre 2008 ne limiti l’applicabilità. Nella Regione siciliana i decreti assessoriali che hanno recepito la disciplina nazionale non hanno indebitamente modificato i rapporti fra strutture ambulatoriali e SSN, trovando la norma statale applicazione per la sua portata cogente. I provvedimenti regionali di determinazione delle tariffe massime, involgendo profili di discrezionalità riservati alla pubblica amministrazione, non possono essere disapplicati dal giudice ordinario, ma sono sindacabili in via principale ed esclusiva dal giudice amministrativo, anche quando parte del giudizio sia una pubblica amministrazione.
Il Fatto
Un laboratorio di analisi biologiche convenne in giudizio l’azienda sanitaria provinciale, chiedendo il pagamento delle somme relative a prestazioni rese per il Servizio sanitario nazionale che l’azienda aveva decurtato applicando lo sconto tariffario previsto dalla legge n. 296/2006. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo; la Corte di appello respinse il gravame, escludendo la sospensione del giudizio per pregiudizialità e ritenendo non disapplicabili i decreti assessoriali che avevano ripristinato l’efficacia del provvedimento regionale del 2007.
Il laboratorio ricorse per cassazione con quattro motivi, dolendosi dell’omessa sospensione, dell’applicabilità dello sconto anche per il 2009, dell’esclusione del potere di disapplicazione e dell’errata lettura del decreto assessoriale del 2013. L’azienda resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il giudice di appello ha esaminato la questione dell’incidenza del decreto assessoriale del 2013, ritenendolo non condizionante, e ha rilevato che il laboratorio non aveva prodotto il riscontro della pendenza dei giudizi amministrativi né documentazione utile a verificarne l’oggetto. Manca quindi l’indicazione degli elementi idonei a superare tale accertamento, alla stregua di Cass. S.U. n. 8053/2014.
Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama il proprio diritto vivente, secondo cui i decreti assessoriali succedutisi hanno dato attuazione alla disciplina nazionale sugli sconti senza modificarne i rapporti. Lo sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 è limitato al triennio 2007-2009; l’applicabilità anche per il 2009 è riconosciuta dai precedenti che hanno escluso le riduzioni per il solo 2010. Il termine del 31 dicembre 2008 attiene all’aggiornamento delle tariffe, non all’applicabilità dello sconto.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati. I provvedimenti regionali, recependo la disciplina nazionale, hanno determinato la misura dello sconto; la Corte di appello ha correttamente rifiutato un sindacato in via principale sui provvedimenti di determinazione delle tariffe massime. Il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo non è esercitabile nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma unicamente nei giudizi tra privati, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 2244 del 2015.
Quanto al decreto assessoriale del 2013, esso si è limitato a prendere atto del venir meno della sospensione degli effetti del decreto del 2007, per effetto della definizione sfavorevole dei giudizi, senza esprimere una nuova potestà amministrativa. La sentenza del C.G.A. n. 503/2022, invocata dal ricorrente, non assume rilievo dirimente, poiché il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento solo per la parte relativa al periodo successivo al triennio 2007-2009, confermandone la legittimità per le prestazioni qui in discussione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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