Revoca amministratore di condominio: ricorso in Cassazione solo sulle spese (Cass. civ. Sez. II n. 1569 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con cui la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio, che non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio di cognizione. Il ricorso è invece ammissibile, nei limiti, avverso la sola statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, perché concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d’appello e costituisce un giudizio camerale plurilaterale tipico, non suscettibile di acquisire forza di giudicato. Neppure il divieto di nomina dell’amministratore revocato, posto dall’art. 1129, comma 13, c.c., comprime definitivamente il diritto dell’amministratore allo svolgimento dell’incarico.
Il Fatto
Alcuni condomini hanno evocato in giudizio il condominio e altri condomini davanti al Tribunale di Padova per ottenere la revoca dell’amministratore incaricato e la nomina, ai sensi dell’art. 1129 c.c., di un amministratore giudiziario. Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e ha condannato i ricorrenti alle spese.
Proposto reclamo, la Corte d’appello di Venezia lo ha rigettato e ha compensato le spese di lite. Avverso quel decreto i condomini soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., articolando quattro motivi, cui il condominio e gli altri condomini hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare, dichiarando che non vi è ragione di provvedere sull’istanza di rimessione in termini formulata dai ricorrenti, poiché dagli atti risulta che la memoria illustrativa è stata depositata tempestivamente, nel termine previsto dall’art. 378 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
Passando al merito, il Collegio ricorda che le censure proposte sono contrarie ai consolidati orientamenti della Corte, senza offrire elementi idonei a mutarli, con conseguente applicazione dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.. In base a tali orientamenti, il decreto con cui la corte d’appello provvede sul reclamo in tema di revoca dell’amministratore di condominio non ha carattere decisorio, perché non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio di cognizione.
Il ricorso è invece ammissibile avverso la sola statuizione sulle spese, che concerne posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo, dal quale si evince che, mentre la decisione nel merito non è ricorribile, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è impugnabile ex art. 111 Cost.
Il procedimento di revoca si struttura come giudizio camerale plurilaterale tipico, culminante in un provvedimento privo di efficacia decisoria e non suscettibile di giudicato, revocabile o modificabile dalla stessa corte d’appello ai sensi dell’art. 742 c.p.c.. Il divieto di nomina dell’amministratore revocato ex art. 1129, comma 13, c.c. opera solo nei confronti dell’assemblea e ha carattere temporaneo, lasciando all’amministratore la facoltà di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso a fini risarcitori. Non sono ammissibili, inoltre, censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, né il principio contrasta con l’art. 13 CEDU, che non impone di accordare sempre la tutela fino al rimedio di legittimità.
Venendo all’unica questione ammissibile, relativa alla compensazione delle spese del procedimento di reclamo, la Corte la ritiene infondata. La compensazione è legittima, trattandosi di profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo quando siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. Il Collegio rigetta pertanto il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.400,00.
Nota della Redazione
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