Motivazione per relationem e vizio di valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 1566 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile e in quello tributario la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza nulla aggiungervi, non è affetta da nullità quando le ragioni della decisione siano in ogni caso attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Tale tecnica di redazione non è di per sé sintomatica di difetto d’imparzialità, non essendo imposta al giudice l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive. Nel giudizio di legittimità il controllo attiene alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale delle argomentazioni, restando riservata al giudice di merito la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione delle prove. È pertanto inammissibile la censura che, dedotta come violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si risolva in una doglianza sull’apprezzamento del materiale istruttorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini I.R.A.P. e I.V.A., componenti negativi del reddito relativi all’anno di imposta 2008, contestando l’indeducibilità dei costi per difetto di certezza e di inerenza. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.T.P. di Chieti, che rigettava il ricorso.
La società proponeva appello alla C.T.R. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che con sentenza n. 411, depositata il 23.04.2015, respingeva il gravame, giudicando corretta la notifica dell’atto impositivo e non provata l’esistenza e la deducibilità fiscale dei costi sottesi alle riprese. La contribuente ricorreva allora per cassazione con due motivi, mentre l’Agenzia si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, lamentando una motivazione meramente apparente: la Commissione regionale avrebbe ricopiato acriticamente la motivazione dell’avviso di accertamento e le controdeduzioni dell’Ufficio, senza confrontarsi con le dichiarazioni del legale rappresentante della società appaltatrice.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo l’erronea valutazione dei documenti prodotti, con riferimento a una clausola del contratto di appalto, alle schede di incarico e alle dichiarazioni del rappresentante della società appaltatrice, ritenute insufficienti a documentare le prestazioni.
La Corte, riuniti i motivi, ne dichiarava una parte inammissibile e una parte infondata. Muovendo dalla Sezioni Unite n. 642 del 2015 e dalla Sez. V n. 29028 del 2022, il Collegio ribadiva che la motivazione redatta per riproduzione di atti o provvedimenti non è di per sé indice di difetto d’imparzialità, quando le ragioni della decisione restino chiare, univoche ed esaustive. Né sussisteva prova che la C.T.R. avesse omesso il vaglio critico delle contrapposte posizioni: la lettura complessiva della sentenza mostrava una ragionata valutazione delle allegazioni e delle produzioni documentali alla luce dei principi in tema di inerenza dei costi.
Il riferimento alla Sez. V n. 29730 del 2020 conferma che il giudice di merito non deve dar conto in motivazione di tutti gli argomenti e le prove, bastando l’esposizione, concisa ma logicamente adeguata, degli elementi posti a fondamento della decisione, restando implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con il percorso argomentativo seguito.
Sul secondo versante, richiamando la Sez. Un. n. 20867 del 2020 e la Sez. 1 n. 6774 del 2022, la Corte esclude che una censura ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. possa veicolare un’erronea valutazione delle prove: è inammissibile la doglianza sul maggior peso attribuito dal giudice di merito a una prova piuttosto che a un’altra, trattandosi di attività discrezionale consentita. Le censure prospettate finivano così per integrare un vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., inammissibile in quanto rimesso all’insindacabile potere discrezionale del giudice di merito di scegliere le risultanze probatorie idonee a dimostrare i fatti.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società contribuente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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