Taratura autovelox e cadenza annuale: verbale nullo (Cass. civ. Sez. II n. 12318 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale. La prescrizione dell’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 ha natura prescrittiva e opera anche retroattivamente, aggiungendosi all’efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Ne consegue l’illegittimità dell’accertamento effettuato con autovelox la cui ultima taratura risalga a oltre un anno prima della data della violazione, con conseguente annullamento del verbale di contestazione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto l’opposizione al verbale di contestazione elevato per la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., accertata a mezzo autovelox. Il Tribunale, nel frattempo accorpato, respingeva l’appello e confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo legittimo l’accertamento perché l’apparecchio era stato sottoposto a verifiche periodiche e tarature con esito positivo.

La questione giunge in Cassazione perché il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto sufficiente una taratura risalente a oltre due anni prima della data dell’accertamento, in contrasto con la cadenza annuale imposta dalla normativa sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, c.d.s. nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

La Corte esamina poi l’art. 2 del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha previsto la cadenza almeno annuale delle verifiche. La disposizione, di natura prescrittiva, deve intendersi applicabile anche retroattivamente, perché estende la prescrizione anche ai decreti di approvazione del prototipo ove tale previsione non era contemplata. A ciò si aggiunge l’efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.

Nel caso di specie l’apparecchio era stato sottoposto a verifica di funzionalità e taratura oltre due anni prima rispetto alla data di accertamento della violazione. La Corte rileva inoltre che già l’art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1123 del 16.05.2005 prevedeva la necessità di sottoporre gli autovelox di quel modello alle verifiche periodiche di taratura con intervallo non superiore ad un anno.

Pertanto l’accertamento doveva considerarsi illegittimo, con conseguente annullamento del verbale di contestazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito. Quanto alle spese, la Corte compensa quelle del primo grado in ragione della novità e controvertibilità della questione al momento dell’introduzione del giudizio, mentre pone a carico del Comune quelle dell’appello e della Cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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