Domanda di adempimento e obbligo di indicare i profili di inadempimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1838 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisca per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento è tenuto, per la valida formulazione della domanda giudiziale, a indicare le circostanze da cui deriva l’inadempimento del debitore. Non è sufficiente, stante la natura eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito. Il difetto di tali indicazioni integra un vizio in rito della domanda, non un motivo di rigetto nel merito. Il giudice d’appello che ritenga infondata la declaratoria di nullità del ricorso di primo grado deve pronunciare nel merito, senza necessità di impugnazione della parte convenuta e senza reformatio in peius, perché la decisione sull’oggetto del contendere è proprio quanto domanda l’attore-appellante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in primo grado nei confronti dell’INPS lamentando di avere percepito l’indennità di buonuscita, la pensione di vecchiaia e la pensione integrativa a carico del fondo impiegati in misura inferiore al dovuto, oltre a un importo per chiusura della posizione retributiva. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del ricorso per mancanza di specificazione delle circostanze poste a fondamento dei diritti rivendicati.

La Corte d’Appello, pur ritenendo non condivisibile quella declaratoria, aveva rigettato il gravame: da un lato il motivo era fondato, ma la genericità della domanda non ne consentiva l’accoglimento nel merito; dall’altro non poteva disporsi un mutamento in peius del dispositivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dall’Istituto.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che la deduzione di questioni di rito richiede l’esplicitazione chiara del vizio e l’indicazione di elementi idonei a suffragare la diversa soluzione processuale, richiamando Sezioni Unite n. 8077 del 2012 e le successive Cass. n. 134 del 2020 e Cass. n. 41465 del 2021. Nel caso, l’individuazione dell’oggetto del processo esigeva che fossero chiari i profili di inadempimento addebitati alla controparte, ma né il ricorso di primo grado né quello per cassazione indicano con specificità l’esatto tenore degli inadempimenti contestati.

La stessa Corte territoriale dà atto che mancavano le indicazioni degli errori commessi, dei principi e delle regole violate e dei criteri di quantificazione delle somme. La Corte d’Appello erra quando afferma che ad integrare il contenuto della domanda non potrebbero concorrere i dati ricavabili dai documenti prodotti con il ricorso introduttivo, ponendosi in contrasto con Cass. n. 7199 del 2018 e Cass. n. 18930 del 2004. Tuttavia neppure il ricorso per cassazione riporta con chiarezza i passaggi del ricorso introduttivo e della consulenza di parte, impedendo la ricostruzione del nesso logico tra le deduzioni e i ragionamenti peritali.

Sono dunque errate le conclusioni secondo cui la genericità si riverbererebbe sull’accoglibilità nel merito: se essa non consente di individuare i comportamenti addebitati al debitore, manca un elemento essenziale per l’individuazione della causa petendi, che non può consistere nella sola affermazione del diritto a una prestazione (v. anche Cass. n. 6618 del 2018). Non è invece condivisibile l’assunto, comune alla Corte territoriale e al primo motivo, secondo cui un rigetto nel merito avrebbe pregiudicato il ricorrente, rischiando un giudicato sull’assenza di ulteriori diritti creditori.

Se il giudice di prime cure dichiara la nullità del ricorso, la Corte d’Appello che ritenga tale pronuncia infondata è tenuta a pronunciare nel merito, senza esorbitare dai limiti della domanda e senza impugnazione della parte convenuta. L’errore decisivo della Corte territoriale è però un altro: non avere ritenuto, coerentemente alle proprie premesse, l’invalidità in rito della pretesa, confermando la sentenza di primo grado. Ricorre quindi l’ipotesi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: il dispositivo d’appello è conforme a diritto e si corregge solo la motivazione, senza preclusioni di giudicato rispetto al merito.

Non trova accoglimento la censura sulla mancata applicazione dell’art. 164 cod. proc. civ., perché la denuncia presuppone che, eccepita la nullità, fosse stato chiesto già al Tribunale il termine di sanatoria (Cass. n. 896 del 2014), profilo sul quale il ricorso nulla dice. Né l’individuazione degli elementi essenziali della pretesa può essere rimessa a un’attività istruttoria come la c.t.u. Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione resa in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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