Previdenza forense, rivalutazione redditi e contribuzione effettivamente versata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23487 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, quarto comma, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. L’art. 27, quarto comma, legge n. 576/1980 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova aveva confermato la pronuncia di primo grado che accoglieva la domanda di alcuni professionisti, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia. I ricorrenti chiedevano la rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 e pari al 21,1%, anziché dal 1981, secondo l’indice dell’anno 1981, pari al 18,7%, come invece operato dalla Cassa.
La Corte territoriale riteneva che l’art. 27, ultimo comma, legge n. 576/1980 si applicasse anche alle pensioni maturate dopo il 1980 e che il Regolamento della Cassa, approvato nel 2006, non potesse operare retroattivamente. Respinta la domanda della Cassa di condanna al pagamento delle differenze contributive, questa ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo. In fattispecie analoghe, richiamando Cass. n. 9698/2010, Cass. n. 16585/2023 e Cass. n. 27609/2024, afferma che la rivalutazione dei redditi opera secondo l’art. 27, quarto comma, ossia secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge, cioè il 1980, e dunque sulla base della variazione ISTAT registrata nel 1979.
Il principio poggia sul rilievo delle Sezioni Unite n. 7281/2004: l’art. 27, quarto comma non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. Il fatto che questa si applichi alle pensioni maturate dal 1° gennaio 1982 non toglie che, ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi operi previa rivalutazione a partire dal 1980.
La Corte precisa che tale lettura non è smentita dalle Sezioni Unite n. 7281/2004, che attengono alla diversa tematica della rivalutazione delle pensioni ex art. 16, e non dei redditi ex art. 15. Conferma si rinviene nell’art. 27, secondo comma: la prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che riferirsi all’indice ISTAT del 1980. Il d.m. 30.9.1982, che fa decorrere la rivalutazione dal 1981, ha valore meramente ricognitivo e, come atto regolamentare, può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria.
Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. La Corte esamina il tema dell’omissione contributiva: la rivalutazione è parte integrante del reddito, sicché ai fini dell’obbligo contributivo rileva il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato al 18,7% anziché al 21,1%, sussiste una violazione dell’obbligazione contributiva. Il profilo della non imputabilità ex art. 1218 c.c. non esclude l’inadempimento e dovrà essere valutato in sede di rinvio.
Quanto alla misura della pensione, la Corte richiama Cass. n. 5672/2012, Cass. n. 7621/2015, Cass. n. 15643/2018, Cass. n. 30421/2019 e Cass. n. 694/2021: l’effettiva contribuzione non significa integrale, ma la pensione si commisura alla contribuzione realmente versata. Esclusa ogni forma di automatismo della prestazione, il reddito rilevante è solo quello su cui si sono versati effettivamente i contributi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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