Riduzioni tecniche TARI spettano ope legis senza preventiva domanda (Cass. civ. Sez. V n. 2146 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI le c.d. riduzioni tecniche, chiamate a regolare situazioni di contrazione del servizio per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere da una loro previsione nel regolamento comunale e senza necessità di una specifica e preventiva istanza che contenga in modo analitico le condizioni per fruirne. Incombe sul contribuente il solo onere di indicare, nell’originario atto di impugnazione, sia pure in termini ampi e ulteriormente suscettibili di specificazione nel corso del giudizio di merito, gli elementi fattuali da cui evincere il diritto alla riduzione. La riduzione del 40% prevista dall’art. 1, comma 657, legge n. 147 del 2013 spetta per il solo fatto che il servizio, pur istituito e attivato, non venga concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché di significativa estensione. Resta fermo che la riduzione non è un risarcimento del danno né una sanzione verso l’ente, ma uno strumento di temperamento dell’imposizione.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti aveva emesso avviso e sollecito di pagamento per la TARI relativa all’anno 2018 nei confronti di un’impresa che gestiva un cantiere nautico. Il contribuente aveva impugnato gli atti innanzi alla giurisdizione tributaria, deducendo la sostanziale inutilizzabilità del servizio per la distanza del più vicino punto di raccolta.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, aveva ridotto del 40% la tariffa relativa al terzo trimestre 2018, confermando nel resto il rigetto di primo grado. Contro tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una ricostruzione sistematica del regime fiscale dei rifiuti, ripercorrendo il passaggio dalla TARSU alla TIA, poi TARES e infine TARI, istituita dall’art. 1, commi 639 e ss., legge n. 147 del 2013. Ribadisce che alla TARI sono estensibili gli orientamenti formatisi sui tributi omologhi che l’hanno preceduta.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il tributo è dovuto in forza della mera disponibilità dell’area produttrice di rifiuti, indipendentemente dall’uso effettivo del servizio, avendo la prestazione struttura autoritativa e non sinallagmatica. L’omesso svolgimento del servizio in una zona non comporta esenzione, ma riduzione nei limiti di legge.

La Corte distingue le riduzioni obbligatorie, i cui presupposti sono fissati dalla legge e che operano ope legis, dalle riduzioni facoltative, subordinate a previsione regolamentare e a preventiva domanda. Le prime, previste dai commi 656 e 657, sono tecniche e prescindono da situazioni soggettive.

Richiamando Cass. n. 17734/2020, la Corte conferma che la riduzione del 40% spetta quando la raccolta non è concretamente svolta in una zona di significativa estensione, tale da richiedere interventi sostitutivi. Spetta al giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale, ma in assenza di prova specifica la riduzione resta fissata nella misura prevista.

La domanda di riduzione, osserva il Collegio, non integra domanda nuova rispetto all’originaria impugnazione, attenendo alla medesima vicenda processuale. Quanto al profilo probatorio, la Corte rileva che le censure di violazione di legge tendono in realtà a sollecitare un riesame degli accertamenti di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *