Nullità della cartella per omessa comunicazione di irregolarità non riproposta in appello (Cass. civ. Sez. V n. 6817 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di nullità della cartella di pagamento per omesso invio della comunicazione di irregolarità, proposta dal contribuente nel ricorso introduttivo, deve essere specificamente reiterata nel giudizio di appello. Ove il giudice di secondo grado accolga d’ufficio tale eccezione, non riproposta nelle controdeduzioni, la sentenza è affetta da ultrapetizione ed è cassata con rinvio. Non integra, invece, la principale ratio decidendi il passaggio motivazionale meramente accessorio, sicché il ricorso che non lo censuri non è per ciò solo inammissibile.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF, interessi e sanzioni degli anni 2003 e 2004. La C.T.P. di Taranto accoglieva il ricorso ritenendo la cartella illegittima per la mancata indicazione della data di consegna al concessionario.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello. La C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Taranto, in riforma parziale, dichiarava legittima la sola iscrizione a ruolo di una somma determinata, annullando nel resto la cartella perché emessa senza la preventiva comunicazione dell’avviso di irregolarità. Avverso tale sentenza l’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi; il contribuente resiste con controricorso. La società concessionaria non svolge attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il passaggio della sentenza impugnata richiamato dal controricorrente — quello sull’accertamento in fatto del controllo formale — non costituisce la principale ratio decidendi, perché svolto solo a supporto dell’unica ragione posta a fondamento della decisione: l’accoglimento preliminare e assorbente della nullità della cartella per violazione dell’art. 36-ter.

Passando al primo motivo, la Corte disattende la seconda eccezione di inammissibilità, escludendo l’ipotesi di errore revocatorio: la questione costituisce un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato.

Nel merito la censura è fondata. Dagli atti emerge che l’eccezione di nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità, sollevata nel ricorso introduttivo, non è stata specificamente reiterata nelle controdeduzioni del giudizio di appello. Il primo giudice aveva peraltro espressamente accertato l’invio della comunicazione e la sua avvenuta ricezione, e tale accertamento non risulta contestato.

Il giudice di appello, nel dichiarare la nullità sotto un profilo non più dedotto, ha dunque ecceduto i limiti della domanda: la decisione è viziata da ultrapetizione. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perché riesamini le questioni ritenute assorbite e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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