Servizio idrico integrato, corrispettivo al gestore di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 3209 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, ove il servizio di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal Gestore unico, perché le autorità competenti non hanno ancora trasferito a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti ai sensi dell’art. 172 d.lgs. n. 152 del 2006, il Gestore è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero servizio, comprensivo anche di quello di fognatura e depurazione. L’ente che eroga in via di fatto tali prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del Gestore, del corrispettivo determinato secondo la quota prevista in Tariffa sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come stabilito dall’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006. È escluso che il rimborso possa commisurarsi ai costi di esercizio sostenuti dal gestore di fatto o alle somme concretamente incassate dal Gestore unico.

Il Fatto

Il Consorzio industriale provinciale ha chiesto al Gestore unico il pagamento di numerose fatture, per un importo complessivo di oltre due milioni di euro, riferite al servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane di un Comune per il periodo novembre 2014 – dicembre 2015. Il Gestore ha contestato il credito, sostenendo di essere l’unico soggetto legittimato a richiedere il corrispettivo all’utenza e che la misura dei reflui e il prezzo unitario erano stati determinati unilateralmente dal Consorzio con strumenti mai verificati in contraddittorio.

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale del Consorzio. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che nel periodo di gestione transitoria si fosse verificata una scissione tra gestione materiale e fatturazione, e che spettasse al Gestore rimborsare i costi di esercizio anticipati dal Consorzio. Il Gestore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina del servizio idrico integrato e ricorda che l’art. 156, comma 1, prima parte, d.lgs. n. 152 del 2006 riserva al Gestore unico la riscossione della tariffa per tutte le prestazioni comprese nel servizio. La seconda parte della stessa norma, che regola il riparto tra gestori separati in forza di particolari convenzioni, non è applicabile: riguarda soggetti autorizzati dall’Ente d’ambito e non chi svolge di fatto una parte dell’attività per conto del Gestore.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3809 del 14.05.2021) e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 142 del 2010), la Corte sottolinea che la tariffa è il corrispettivo del servizio integrato e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi e del “chi inquina paga”. Il metodo tariffario è regolato dall’Autorità di regolazione e la Tariffa base è predisposta dall’Ente di governo dell’ambito.

Il punto decisivo è l’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006: ai fini della quota tariffaria, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita. Non rileva, dunque, la quantità di acqua immessa nell’impianto di depurazione, che può variare per la presenza di acque meteoriche o provenienti dal sottosuolo, ma solo quella erogata agli utenti.

La Corte esclude che alla rigorosa disciplina tariffaria possa sottrarsi la prestazione di fatto dei servizi del sistema idrico da parte di soggetti diversi dal Gestore. Per il Gestore, l’erogazione di quei servizi da parte di terzi costituisce un costo, e l’unico modo per dargli rilievo è il valore del servizio reso secondo la Tariffa, che individua una quota spettante a chi presta fognatura e depurazione calcolata sui metri cubi di acqua erogata.

Il primo motivo è quindi accolto. Il secondo è respinto, perché non si può far dipendere dall’entità delle somme riscosse dal Gestore il corrispettivo spettante al gestore di fatto. Il terzo è assorbito, potendo le relative questioni essere riproposte in sede di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c. Il quarto è inammissibile, perché contesta l’apprezzamento in fatto del giudice di merito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

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