Correzione dell’errore materiale e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari (Cass. civ. Sez. I n. 32299 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa statuizione sulla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari integra un errore materiale emendabile con il procedimento di cui agli artt. 288, comma 2, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. La correzione non incide sul contenuto decisorio del provvedimento, ma ne completa il dispositivo conformandolo alla volontà già espressa. Essa è ammissibile anche quando il giudice abbia liquidato le spese in favore della controparte senza disporne la distrazione, poiché la dichiarazione di antistatarietà resa dai difensori costituisce il presupposto di un effetto che il giudice avrebbe dovuto riconoscere. L’importo dei compensi, ove palesemente viziato da un refuso, va parimenti rettificato nel dispositivo corretto.
Il Fatto
Una società agricola, già controricorrente in un precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza del gennaio 2024, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in quel provvedimento. L’omissione lamentata riguardava la mancata statuizione sulla distrazione delle spese in favore dei difensori che si erano dichiarati antistatari.
Il provvedimento, nel dispositivo, aveva condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, senza disporne la distrazione. La questione arriva davanti alla Corte per l’emenda di quel difetto, con contestuale correzione dell’importo dei compensi liquidati.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nell’emettere l’ordinanza oggetto di correzione, è effettivamente incorsa nell’errore materiale segnalato. Il vizio non attiene alla volontà decisoria, ma alla sua rappresentazione nel dispositivo, dove è stata omessa la statuizione sulla distrazione delle spese.
Il rimedio è quello dell’art. 288, comma 2, cod. proc. civ., che consente l’emenda degli errori materiali o di calcolo. La Corte richiama anche l’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ., che demanda alla cancelleria gli adempimenti conseguenti alla correzione.
Nel correggere il dispositivo, i giudici non si limitano a inserire la clausola di distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Rettificano anche l’importo dei compensi, esplicitando che dove è scritto “euro 6.000,000” deve leggersi “euro 6.000,00”, a conferma della natura meramente materiale del vizio.
La decisione è assunta con il procedimento camerale, senza contraddittorio, come previsto per il ricorso per correzione. Il dispositivo corretto recepisce integralmente la formula richiesta, disponendo la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
La Corte manda quindi alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, chiudendo il procedimento di correzione con l’adozione del nuovo dispositivo.
Nota della Redazione
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