Notifica irrituale per errore nell’indirizzo e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 3208 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione per irreperibilità del destinatario, determinato dall’indicazione di un indirizzo incompleto riconducibile a negligenza del notificante, produce la tardività dell’impugnazione e l’inammissibilità del ricorso. La regola della tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione opera solo quando il primo tentativo sia rimasto senza esito per ragioni non imputabili al notificante. La sospensione feriale dei termini non sana l’errore del notificante, che non può invocare a proprio favore l’indirizzo inesatto della controparte.

Il Fatto

Nel 2006 una società conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, la controparte per la condanna al pagamento del saldo del corrispettivo di un appalto di lavori di finitura di opere edili. La convenuta eccepiva la nullità della citazione per difetto della causa petendi e l’insussistenza di un valido titolo contrattuale, con consequenziale difetto di legittimazione passiva, proponendo altresì una riconvenzionale risarcitoria.

Con provvedimento anticipatorio di condanna ex art. 186-quater c.p.c., la convenuta veniva condannata al pagamento del saldo, degli interessi e delle spese. In secondo grado la Corte di appello di Venezia confermava la condanna nel merito e rideterminava le spese. La convenuta ricorreva quindi in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso per tardività della notifica, imputabile alla parte ricorrente. Il procedimento di notifica è stato avviato l’8/4/2019, ultimo giorno utile, a partire dalla sentenza di appello depositata l’8/3/2018 e non notificata: il termine, annuale con l’aggiunta di 31 giorni di sospensione feriale, scadeva appunto l’8/4/2019.

La notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Il ricorrente aveva indicato quale destinataria uno dei difensori della controparte presso l’indirizzo dello studio del difensore domiciliatario, ma senza aggiungere il nominativo di quest’ultimo. L’avviso, riportante la dicitura “Avv. Barbara De Nardi c/o via Pepe 20”, è stato restituito con la casella dell’irreperibilità spuntata, poiché in quel luogo non aveva sede alcun avvocato con quel nome.

La conferma dell’errore è data dal fatto che il 7/5/2019 la notifica è stata riavviata con la corretta aggiunta del nominativo del domiciliatario accanto a quello dell’altro difensore. La notifica è andata a buon fine, ma il termine era ormai scaduto.

Pertanto, il mancato perfezionamento tempestivo è imputabile a negligenza della parte ricorrente, che ha vanamente invocato la giurisprudenza della Corte sulla tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione (Cass. Sez. Un. n. 14594/2016). Tale indirizzo presuppone il caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, evenienza qui esclusa.

La Corte dichiara perciò inammissibile il ricorso, senza provvedere sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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