Appello inammissibile per difetto di probabilità solo prima della trattazione (Cass. civ. Sez. II n. 3595 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza della previsione di cui all’art. 348-ter, primo comma, cod. proc. civ., nella versione vigente ratione temporis, secondo cui l’inammissibilità dell’appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 cod. proc. civ., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza resa a norma dell’art. 348-bis cod. proc. civ. Integra pertanto una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., senza che occorra valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. La facoltà di definire anticipatamente il gravame è preclusa allorché le parti abbiano discusso sulle reciproche richieste istruttorie in udienza.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una fornitura di merce, disconoscendo i documenti prodotti dalla controparte e contestandone la falsità. Il Tribunale adito revocava il provvedimento monitorio ma condannava comunque l’opponente al pagamento della somma, ritenendo il credito provato da un riconoscimento di debito e da un accordo di dilazione. Il ricorrente impugnava la sentenza e la Corte d’appello di Bologna dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.

Avverso l’ordinanza di inammissibilità e la sentenza di primo grado il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Una precedente ordinanza interlocutoria aveva rimesso la causa alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dopo la trattazione della causa, con pregiudizio del diritto di difesa. La Corte accoglie il motivo.

Il Collegio osserva che la discussione sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o l’invito a precisare le conclusioni non impediscono la pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità, richiamando Cass. Sez. 3 n. 28630 del 2022 e Cass. Sez. 1 n. 3642 del 2021. Tale facoltà è però preclusa quando le parti abbiano discusso sulle reciproche richieste istruttorie.

L’inosservanza dell’art. 348-ter, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l’inammissibilità va dichiarata sentite le parti prima della trattazione ex art. 350 cod. proc. civ., costituisce vizio proprio dell’ordinanza. Esso integra violazione della legge processuale deducibile ex art. 111, settimo comma, Cost., senza necessità di valutare il concreto pregiudizio difensivo, come affermato da Cass. Sez. 1 n. 15786 del 2021, Cass. Sez. L n. 10409 del 2020, Cass. Sez. 6-3 n. 19333 del 2018 e Cass. Sez. 6-3 n. 20758 del 2017.

Dopo l’inizio della trattazione, mediante il consenso prestato alla formulazione e alla discussione delle richieste istruttorie in udienza, la Corte d’appello ha perduto il potere di definire anticipatamente la lite, con conseguente nullità dell’ordinanza di inammissibilità. I residui motivi restano assorbiti. L’ordinanza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

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