Assimilazione rifiuti e disapplicazione della delibera comunale in materia di TIA (Cass. civ. Sez. V n. 17123 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TIA, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia qualitative sia quantitative, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997; in tal caso spetta al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico sia istituito e sussista la possibilità di avvalersene. La delibera che disponga l’assimilazione sul solo criterio qualitativo, omettendo quello quantitativo, va disapplicata dal giudice tributario, anche d’ufficio, per contrasto con la citata norma, con conseguente applicazione della disciplina dei rifiuti speciali di cui all’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993. La quota fissa della TIA è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti; solo la quota variabile è condizionata alla produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati.

Il Fatto

La società contribuente proponeva ricorso avverso un atto di messa in mora emesso dalla concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per conto del Comune, relativo al pagamento della TIA per l’annualità 2012. La società sosteneva di produrre esclusivamente rifiuti speciali, trattati e smaltiti a proprie spese, e di non generare alcun rifiuto urbano.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva riformato la decisione, accogliendo l’appello della concessionaria. La società ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Esaminato preliminarmente il terzo motivo, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata, pur in modo non del tutto lineare, esplicita in misura sufficiente la ratio decidendi circa la legittimità dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

Il primo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha soppresso la tariffa di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, salvaguardando le discipline regolamentari vigenti fino all’adozione del regolamento attuativo. Ne deriva che i Comuni già passati dalla TARSU alla TIA1 potevano continuare ad applicare il vigente regime di prelievo, con le delibere regolamentari adottate ai sensi dell’art. 49, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 1997.

La Corte ribadisce che l’art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 attribuisce ai Comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani per qualità e quantità. Il criterio combinato risponde alla necessità di escludere ipotesi di danno ambientale e di predeterminare la quantità di rifiuto conferibile. L’assimilazione presuppone dunque la concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali.

Qualora l’assimilazione sia stata legittimamente disposta, il contribuente che smaltisca autonomamente i rifiuti assimilati ha diritto solo a una riduzione proporzionale della tariffa, non a una esenzione totale. Se invece la delibera comunale viola il criterio qualitativo od omette quello quantitativo, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicarla, anche d’ufficio, senza che ne derivi l’esenzione automatica dei rifiuti speciali, che restano soggetti alla disciplina dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993. La Corte afferma quindi che la sentenza impugnata va cassata per aver omesso di verificare se la delibera comunale avesse indicato entrambi i criteri.

Il secondo e il quarto motivo sono parimenti accolti. La quota fissa della TIA è dovuta per intero sul mero possesso o detenzione di superfici idonee alla produzione di rifiuti; solo la quota variabile dipende dalla produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto dell’atto impositivo. Il sesto motivo è respinto, ribadita la natura privatistica della TIA2 e la sua assoggettabilità a IVA. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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