Notifica a mezzo posta: prova dell’invio della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. II n. 3593 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo posta dell’atto extraprocessuale, l’attestazione di avvenuto invio della raccomandata informativa con la sola indicazione del numero copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di spedizione di una raccomandata con quel numero. La prova che essa sia stata inviata al destinatario, presso il suo indirizzo, deve essere fornita da chi ha interesse a dimostrare la ritualità della notifica, mediante la produzione della ricevuta di spedizione o l’allegazione di altro idoneo mezzo di prova. L’accertamento che tale dimostrazione sia contenuta nel corpo dell’avviso di ricevimento firmato dal consegnatario, recante nome, cognome e indirizzo del destinatario, costituisce valutazione riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non con specifica doglianza sul punto.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale, contestando le somme riferite a quattro verbali di accertamento prodromici. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo rituale la notifica eseguita al portiere dello stabile di abitazione dell’opponente.
La sentenza era stata impugnata davanti al Tribunale, che aveva rigettato l’appello. Il giudice di secondo grado aveva valorizzato gli avvisi di ricevimento consegnati al portiere, nei quali erano indicati il numero delle singole raccomandate, le generalità e l’indirizzo dell’opponente, ravvisando una prossimità temporale tra la notifica di ciascuna raccomandata e ciascun verbale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, resistito dall’ente locale con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 7, comma 6, legge n. 890/1982, nella formulazione applicabile ratione temporis, per avere il giudice di appello ritenuto sufficiente la sola annotazione del numero della raccomandata informativa apposta dall’agente postale sugli avvisi di ricevimento. Secondo il ricorrente, sulla scorta della giurisprudenza in tema di notifiche ex art. 140 cod. proc. civ., l’invio della raccomandata informativa può ritenersi regolare solo se ne sia verificata l’esistenza e il contenuto della ricevuta di spedizione.
La Corte muove dalla formulazione del sesto comma dell’art. 7, come inserito dalla legge di conversione del d.l. n. 248/2007, applicabile in quanto le notifiche sono state effettuate tra il 13/8/2012 e il 6/5/2013, prima dell’abrogazione intervenuta con la legge n. 190 del 2014. In tale assetto, se il piego non era consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale doveva dargli notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla medesima formulazione — Cass. Sez. 6-2 n. 18472 del 12/07/2018 — secondo cui, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, la notizia poteva essere data con raccomandata semplice, essendo presumibile che chi aveva ricevuto l’atto lo consegnasse al destinatario. Vengono richiamate anche Cass. n. 10554/15 e Cass. n. 12438/16.
Il Collegio riconosce che anche alle notifiche a mezzo posta si applica il principio per cui l’attestazione di avvenuto invio di una raccomandata con il solo numero copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di spedizione di quella raccomandata. Ne deriva che la prova dell’invio al destinatario, presso il suo indirizzo, grava su chi intende dimostrare la ritualità della notifica, mediante la ricevuta di spedizione o altro idoneo mezzo di prova.
Tale principio non risulta però violato nel caso concreto. Il Tribunale ha ravvisato la prova dell’invio corretto della raccomandata informativa, pur in assenza della ricevuta di spedizione, dal fatto che nell’avviso di ricevimento firmato dal portiere erano riportati correttamente nome, cognome e indirizzo del destinatario, proprio sopra l’annotazione del numero e della data della raccomandata prevista dal sesto comma. Si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, trattandosi di notifica di atto extraprocessuale consegnato a persona collegata al destinatario: valutazione che non ha formato oggetto di specifica censura, poiché con l’unico mezzo è stato denunciato un vizio di violazione di legge. Il ricorso è perciò respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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