Spese recupero credito difensore ufficio non decurtabili ex art. 106 bis (Cass. civ. Sez. II n. 3606 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di applicazione dell’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, le spese sostenute dal difensore d’ufficio per il recupero del credito professionale, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente, non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell’art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002. La riduzione di un terzo, dettata per i soli compensi maturati per la difesa prestata in favore del soggetto beneficiato nel processo penale, non può estendersi alla diversa attività professionale volta a rendere manifesto il presupposto dell’impossibilità di recuperare il compenso. Parimenti, le spese del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, pur dovute in base al principio di soccombenza, non soggiacciono alla riduzione della metà prevista dall’art. 130 del medesimo d.P.R., poiché all’esito della prestazione difensiva l’oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.
Il Fatto
Un avvocato, designato difensore d’ufficio in un processo penale a carico di un cittadino extracomunitario, chiedeva allo Stato la liquidazione del compenso, data l’irreperibilità dell’assistito. Il Tribunale di Milano, con decreto, liquidava gli importi richiesti per l’attività difensiva e per il recupero del credito, ma applicava la riduzione di un terzo dei compensi per le procedure di recupero, oltre alla riduzione della metà delle spese del giudizio di opposizione.
L’avvocato proponeva opposizione, parzialmente accolta con ordinanza del 29 gennaio 2019, che confermava entrambe le decurtazioni. Avverso tale provvedimento il difensore ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando la falsa applicazione degli artt. 106 bis e 130 del d.P.R. n. 115/2002 e la mancata liquidazione delle spese vive.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte osserva che l’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 riconosce al difensore d’ufficio la liquidazione dell’onorario e delle spese quando dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento, ha già affermato che il difensore ha diritto al rimborso delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero non andate a buon fine.
Il Tribunale, pur avendo riconosciuto l’esperimento infruttuoso delle procedure, aveva applicato la decurtazione di un terzo. La Corte ritiene la conclusione erronea: l’art. 106 bis è dettato per i soli compensi maturati per la difesa prestata in favore del soggetto beneficiato, ammesso al patrocinio o resosi irreperibile. L’attività di recupero, invece, non si esplica nel processo penale ed è rivolta non a vantaggio dell’assistito ma contro di lui, al fine di dimostrare il presupposto dell’impossibilità di recupero.
La Corte sottolinea un ulteriore profilo: l’attività di recupero non deve essere necessariamente svolta dallo stesso difensore che chiede la liquidazione, ben potendo essere affidata a un diverso professionista, al quale non sarebbe opponibile alcuna decurtazione. Il primo motivo è quindi fondato e il provvedimento è cassato sul punto, con affermazione del principio di diritto secondo cui le spese di recupero del credito professionale non sono soggette alla decurtazione di un terzo.
Sul secondo motivo, relativo alla riduzione della metà delle spese del giudizio di opposizione, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui il ricorso avverso il decreto di liquidazione non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione e di regolare le spese secondo il principio di soccombenza.
La Corte distingue l’ipotesi in cui l’opposizione riguardi il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove il decreto di ammissione estende i suoi effetti a tutte le procedure connesse, dal caso in cui, esauritasi la prestazione, l’oggetto del contendere verta unicamente sulla misura del compenso. In tale ipotesi le spese vanno riconosciute secondo soccombenza, senza alcuna riduzione ex art. 130. Il motivo è accolto.
Sul terzo motivo, concernente la mancata liquidazione delle anticipazioni, la Corte dichiara l’inammissibilità: l’errore del giudice nella determinazione delle spese vive può essere emendato con la correzione o la revocazione, ma non con il ricorso per cassazione. Accolti i primi due motivi, la controversia è decisa nel merito con il riconoscimento delle somme dovute al ricorrente.
Nota della Redazione
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