Responsabilità aggravata ex art 96 cpc e condanna eredi beneficiati (Cass. civ. Sez. III n. 17365 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento proposta contro la parte che abbia promosso azioni giudiziarie rivelatesi infondate e attuato misure cautelari in mala fede o con colpa grave è qualificata come responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., che si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., con esclusione di qualsiasi concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che essa non può, di regola, esercitarsi in un giudizio separato e autonomo rispetto a quello da cui ha origine, salvo che la proposizione sia stata preclusa dall’evoluzione del processo o da ragioni non dipendenti dall’inerzia della parte. L’intento perseguito dal danneggiante rileva solo sul piano dell’elemento soggettivo, non sulla qualificazione oggettiva dell’azione risarcitoria. La condanna personale degli eredi beneficiati alle spese di lite può essere giustificata, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., dalla sussistenza di gravi motivi, anche quando l’azione sia stata promossa direttamente dagli eredi dopo la morte del de cuius.
Il Fatto
Gli eredi beneficiati di un imprenditore defunto hanno agito in giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per il sequestro giudiziario di alcuni macchinari, disposto su istanza di una società che si era assunta proprietaria dei beni e che aveva anche ottenuto un sequestro conservativo su un immobile. Rigettate le domande della società e revocati i sequestri, gli eredi hanno chiesto il ristoro dei danni derivati dalla custodia dei beni e dalla perdurante indisponibilità degli stessi.
Il Tribunale di Massa ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione. Avverso tale sentenza gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la qualificazione delle domande risarcitorie proposte contro la società. La sostanziale causa petendi risiede nella denuncia della promozione di azioni giudiziarie infondate e, soprattutto, nell’attuazione di misure cautelari in mala fede o con colpa grave. Si tratta dunque di condotte di natura processuale, riconducibili al paradigma dell’art. 96 c.p.c., in tutte le sue articolazioni.
Il collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 96 c.p.c. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., senza che sia configurabile alcun concorso tra i due tipi di responsabilità (Sez. III n. 5069 del 2010; Sez. VI-3 n. 12029 del 2017; Sez. III n. 36593 del 2023). Da ciò deriva che essa, di regola, non può esercitarsi in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello da cui ha origine, salvo che la proposizione sia stata preclusa dall’evoluzione del processo o da ragioni non dipendenti dall’inerzia della parte.
L’intento perseguito dall’agente — anche quello di paralizzare l’attività commerciale del dante causa — rileva esclusivamente sul piano dell’elemento soggettivo, quale mala fede, colpa grave o mancanza della normale prudenza nell’attuazione di misure cautelari, ma non incide sulla qualificazione oggettiva dell’azione risarcitoria. Né assume rilievo il collegamento con le condotte attribuite personalmente al custode giudiziario dei beni, poiché le domande contro quest’ultimo hanno natura diversa e sono state rigettate per altre ragioni.
Quanto ai danni successivi al giudizio di merito, la ratio decidendi della sentenza impugnata non attiene alla qualificazione della domanda, ma alla mancata prova del danno. La Corte d’appello ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile, che l’immobile era rimasto nella disponibilità dei proprietari e che non era stata dimostrata la perdita di più favorevoli occasioni di vendita per il permanere della trascrizione del sequestro dopo la revoca. Le censure sul punto si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove.
Sul terzo motivo, relativo alla prescrizione dell’azione risarcitoria contro il custode, la Corte osserva che l’azione ben poteva essere proposta prima della cessazione dell’incarico, nel momento in cui il danno si era verificato e divenuto noto, trattandosi di azione da condotta illecita e non di rendiconto. I ricorrenti non hanno indicato alcuna causa legale di sospensione del corso della prescrizione.
Infine, sulla condanna personale degli eredi beneficiati alle spese, pur richiedendo la motivazione una integrazione correttiva ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., il dispositivo è conforme a diritto: la Corte d’appello ha esplicitato gravi motivi, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., idonei a giustificare comunque la condanna ultra vires, avendo gli eredi agito successivamente al decesso del dante causa con condotta esclusivamente a loro imputabile.
Nota della Redazione
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