Differenze retributive del dirigente regionale: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3605 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia alla consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio. Appartiene pertanto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia con cui il dirigente pubblico rivendica il diritto soggettivo alla retribuzione di posizione in conformità alla contrattazione collettiva, contestando la classificazione dell’ufficio cui è preposto. L’atto amministrativo presupposto, ancorché di macro-organizzazione, rileva come mero atto lesivo del diritto e va disapplicato dal giudice ordinario se illegittimo, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La prospettazione della domanda come richiesta di annullamento non altera il criterio di riparto.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente regionale, era stato dapprima coordinatore di un assessorato e poi preposto alla direzione di un ufficio per lo smaltimento dei rifiuti. Sosteneva che tale ufficio dovesse essere qualificato come settore, con conseguente diritto a una retribuzione di posizione di importo superiore a quella effettivamente corrisposta.
Preso atto della minore somma percepita, il dirigente aveva agito davanti al giudice ordinario per ottenere la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive, previa disapplicazione degli atti di macro-organizzazione adottati. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte di Appello, in riforma, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ravvisando nel petitum la contestazione del corretto esercizio del potere amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la giurisdizione si identifica non in base alla prospettazione soggettiva della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, ovvero della intrinseca consistenza della posizione soggettiva fatta valere e della protezione accordata dal diritto positivo. Non rileva che la pretesa sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo.
Nel caso concreto il petitum è volto al riconoscimento del diritto del dirigente a percepire la retribuzione di posizione in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva. Viene dunque in rilievo un diritto soggettivo, rispetto al quale l’atto amministrativo presupposto opera come mero atto lesivo, disapplicabile dal giudice ordinario.
La controversia si fonda sulla titolarità del diritto alla retribuzione; la contestazione investe la corretta classificazione dell’ufficio al fine di conseguire un incremento retributivo. Gli atti amministrativi vengono quindi in rilievo esclusivamente come lesivi del diritto azionato, con applicazione dei principi già espressi in materia di retribuzione di risultato e di quote residue di fondi contrattuali.
La Corte richiama sul punto l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che il giudice disapplica se illegittimi. Il percorso argomentativo si àncora alle Sezioni Unite n. 7032/2021 e n. 1484/2006, nonché a Sez. U. n. 32625 del 17/12/2018, che ha ricondotto al giudice ordinario la controversia sul diritto soggettivo rispetto al quale l’atto di organizzazione costituisce presupposto.
La conclusione è coerente con la giurisprudenza che ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria nelle controversie per differenze retributive connesse a fondi contrattuali (Sez. U. n. 33365 del 2022; Sez. U. n. 17568 e n. 18262 del 2019). Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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