Imposta unica scommesse, ricevitorie non soggette per annualità ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 3622 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ricevitorie che raccolgono scommesse per conto di bookmaker privi di concessione non sono soggette all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le annualità d’imposta precedenti al 2011. L’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010, di natura interpretativa, si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, ma la sua retroattività è costituzionalmente illegittima nella parte in cui assoggetta le ricevitorie per conto terzi per il periodo anteriore al 2011. In quel periodo, infatti, le commissioni tra ricevitoria e bookmaker si erano già cristallizzate e la traslazione del carico tributario, che sola rende compatibile il prelievo col principio di capacità contributiva, non è più praticabile; rispondono pertanto i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/2010.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di una ditta individuale operante come centro trasmissione dati (CTD) per conto di un bookmaker estero, raccoglieva scommesse sportive a quota fissa. All’esito di una verifica fiscale con accesso nei locali dell’agenzia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ritenuto che il CTD non si fosse limitato a trasmettere i dati informatici, ma avesse sollecitato e raccolto le scommesse e pagato le vincite ai giocatori.

Per l’anno d’imposta 2007 l’Agenzia ha emesso un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta unica. L’impugnazione del contribuente è stata rigettata sia dalla Commissione tributaria provinciale sia dalla Commissione tributaria regionale, che ha assimilato il CTD a una ricevitoria operante per conto terzi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, incentrati sulla compatibilità della disciplina con il diritto unionale, con i principi costituzionali e con la capacità contributiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il settimo motivo, relativo alla violazione dell’art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva, giudicandolo più liquido e fondato, con assorbimento dei restanti. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione storica del tributo sui giochi: sin dalle origini il prelievo non ha colpito la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco, offerto al consumatore attraverso l’organizzazione dell’attività.

Il quadro normativo vigente è articolato: l’art. 1 del d.lgs. n. 504/1998 prevede che l’imposta unica sia dovuta per le scommesse di qualunque tipo, anche relative a eventi svolti all’estero; l’art. 3 individua i soggetti passivi in coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse; l’art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010, di natura interpretativa, estende l’obbligo anche in assenza o inefficacia della concessione e, se l’attività è esercitata per conto di terzi, prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è svolta.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha riconosciuto l’incertezza interpretativa dell’art. 3 per il periodo anteriore alla disposizione del 2010, ma ha escluso che l’equiparazione tributaria tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio sia irragionevole. Entrambi partecipano all’organizzazione ed esercizio delle scommesse: la ricevitoria assicura locali idonei, riceve la proposta, trasmette l’accettazione, incassa le somme e paga le vincite. La giurisprudenza civile e penale della Corte conferma l’esistenza di autonomi rapporti obbligatori, avvinti dal nesso di solidarietà.

Il punto decisivo riguarda la capacità contributiva: la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010 nella sola parte in cui assoggettano le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011. In quel periodo la traslazione dell’imposta non è più possibile, perché le commissioni pattuite tra ricevitorie e bookmaker si erano già cristallizzate. Ne deriva che per le annualità ante 2011 rispondono i bookmaker, non le ricevitorie.

Poiché nel caso di specie il destinatario della pretesa fiscale è il titolare della ricevitoria per l’anno 2007, la Corte accoglie il settimo motivo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo. Compensa le spese di lite per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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