Opposizione a ordinanza ingiunzione: giudicato penale e rito del lavoro (Cass. civ. Sez. II n. 3807 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, il principio di rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la parte che deduca il giudicato deve riprodurre il testo integrale della sentenza che assume passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o a un riassunto. L’ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa richiede motivazione succinta, desumibile anche per relationem dall’atto di contestazione. È vizio di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione apparente, inidonea a esplicitare la ratio decidendi. Nelle controversie regolate dal rito del lavoro le richieste istruttorie si articolano nell’atto introduttivo; non essendo prevista udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice d’appello può ammettere le prove tempestivamente richieste e non ammesse in primo grado.
Il Fatto
Un Comune ingiungeva a una società, nella qualità di amministratore unico, il pagamento di una sanzione amministrativa per l’attività di coltivazione di cave in ampliamento in area non sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione. La società proponeva opposizione davanti al Tribunale, deducendo l’esistenza di un giudicato penale di assoluzione esteso agli illeciti amministrativi.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione. La Corte d’appello, su impugnazione del Comune, la rigettava, accertando che il giudicato penale riguardava violazioni commesse in area diversa da quella oggetto dell’ordinanza ingiunzione. La società ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sulla violazione del giudicato esterno. Il principio di rilevabilità del giudicato va coordinato con l’onere di specificità: chi lo deduce deve riprodurre integralmente la sentenza che assume passata in giudicato, non bastando stralci o sintesi. Il rilievo pubblicistico del giudicato impone un’onere di allegazione completo, per consentire al giudice di legittimità di trarre il significato oggettivo della regola.
Nel caso concreto i motivi non consentono di rilevare con immediatezza il giudicato, perché non riproducono il testo integrale dei provvedimenti dai quali emergerebbe il non doversi procedere per l’illecito contestato. La Corte di merito ha accertato che il procedimento penale riguardava violazioni in area diversa da quelle oggetto dell’ordinanza ingiunzione, cosicché quei fatti non erano coperti dal giudicato. Il vizio motivazionale è inammissibile, poiché il ricorrente contesta la ricostruzione del merito riportando per stralci gli atti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. L’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 28 della legge regionale Lazio n. 17/2004 risulta irrilevante, non scaturendo la sanzione amministrativa da un illecito penale.
È invece fondato il quarto motivo. Le controversie in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione sono regolate dal rito del lavoro, ai sensi degli artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150/2011: le richieste istruttorie si formulano nell’atto introduttivo e non è prevista udienza di precisazione delle conclusioni. Erra quindi la Corte d’appello nel dichiararle inammissibili per mancata riproposizione. I mezzi di prova tempestivamente articolati non si presumono abbandonati, né matura decadenza; il giudice d’appello può ammetterli.
Il quinto motivo è inammissibile: l’ordinanza ingiunzione richiede motivazione succinta, desumibile anche per relationem, e la legge n. 241/1990 non si applica alle sanzioni amministrative. Il sesto motivo è fondato: la motivazione che definisce la contestazione generica e palesemente infondata è motivazione apparente, inidonea a esplicitare la ratio decidendi, con nullità deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorso è accolto nei motivi quarto e sesto, assorbito il settimo, inammissibili i restanti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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