Trust interno opponibile al fallimento solo con trascrizione o data certa (Cass. civ. Sez. I n. 18084 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opponibilità ai creditori del disponente, e in particolare alla massa fallimentare, degli effetti del trust interno è disciplinata dalle norme imperative della legge italiana che regolano i requisiti di opponibilità degli atti dispositivi del debitore, non dalla legge straniera scelta dal disponente. L’art. 15 della Convenzione de L’Aja dell’1.7.1985, resa esecutiva con legge n. 364/1989, fa salve le norme inderogabili del foro in materia di trasferimento di proprietà e di protezione dei creditori in caso di insolvibilità. Ne consegue che il trasferimento dei beni al trustee è opponibile al fallimento del disponente solo se, per i beni immobili, trascritto in data anteriore alla dichiarazione, ovvero, per i beni mobili, assistito da data certa anteriore al concorso a norma dell’art. 2704 cod. civ. In difetto, i beni si intendono appresi al fallimento ai sensi dell’art. 42 l.fall.

Il Fatto

Il ricorrente, dichiarato fallito, ha agito nella qualità di amministratore fiduciario in Italia di un trust costituito negli Stati Uniti, chiedendo la restituzione dei beni immobili e mobili asseritamente conferiti al trust e, in subordine, l’ammissione del trust allo stato passivo per la somma corrispondente al valore dei beni medio tempore liquidati.

Il giudice delegato ha rigettato la domanda per inopponibilità del trust alla procedura. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorrente non aveva fornito la prova, con atto di data certa anteriore al fallimento, né della costituzione né del contenuto del trust, e che i beni risultavano formalmente intestati al fallito, già messi a disposizione dei creditori in un concordato preventivo liquidatorio omologato e poi risolto. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del trust, qualificandolo come insieme di beni e rapporti destinati a uno scopo e formalmente intestati al trustee, privo di personalità giuridica. Il trustee è l’unico legittimato a far valere i diritti conferiti nei rapporti con i terzi, ma non quale rappresentante di un soggetto inesistente, bensì come titolare del potere di disposizione funzionalizzato al programma dell’atto istitutivo.

I beni conferiti costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee, non aggredibile dai creditori di questi, del disponente o del beneficiario. Tuttavia l’atto costitutivo e gli atti dispositivi sono idonei a pregiudicare i creditori del disponente, con la conseguenza che occorre vagliare la causa concreta e la meritevolezza del programma negoziale e applicare i rimedi previsti dall’ordinamento interno, come l’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare.

La questione centrale riguarda l’opponibilità ai terzi del trust interno, nel quale i beni, la residenza del trustee e lo scopo gravitano in Italia mentre la legge regolatrice è straniera. Il ricorrente sosteneva l’applicazione della legge di Jersey, che esclude i requisiti di data certa e di opponibilità dei trasferimenti immobiliari. La Corte ritiene invece imposta la soluzione opposta dalle norme imperative che, per le diverse categorie di beni, regolano l’opponibilità degli atti dispositivi del debitore poi fallito, in funzione della soddisfazione di tutti i creditori.

L’art. 45 l.fall. sancisce la prevalenza del ceto creditorio sui terzi aventi causa dal fallito quando le formalità di opponibilità siano eseguite dopo la dichiarazione di fallimento. La Convenzione de L’Aja, se da un lato consente di far valere la segregazione patrimoniale in conformità alla legge regolatrice, dall’altro richiede, quanto all’opponibilità verso i creditori del disponente, l’osservanza delle norme inderogabili italiane: trascrizione dell’atto dispositivo per gli immobili, data certa anteriore al concorso per i mobili. L’art. 12 della Convenzione impone agli Stati di consentire al trustee di dare pubblicità al trust tramite formalità funzionali a renderlo opponibile. Il decreto impugnato si è dunque attenuto a tali principi. Il quarto motivo, relativo alla mancata notifica al trustee del ricorso per fallimento, è stato dichiarato inammissibile perché inconferente rispetto all’oggetto del giudizio di rivendica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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