Revocazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 3804 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia pendente in sede di rinvio non determina l’estinzione del giudizio di revocazione promosso avverso l’ordinanza di cassazione con rinvio, ma comporta il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente alla sua definizione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione, con compensazione delle spese di lite ove sussistano giusti motivi, anche in ragione della definizione agevolata della controversia di merito. L’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione che va verificata al momento della pronuncia.
Il Fatto
Una società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale. Con una precedente ordinanza di cassazione con rinvio, il ricorso dell’Agenzia delle entrate era stato ritenuto tempestivo, essendo stata rigettata l’eccezione di tardività fondata sul mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Avverso quella ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione. Nelle more, con memoria, la stessa ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, in ragione della intervenuta definizione agevolata della lite e della conseguente estinzione del giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la richiesta di estinzione formulata dalla ricorrente. Il collegio esclude che la definizione agevolata della controversia pendente in sede di rinvio possa produrre l’effetto estintivo del giudizio di revocazione.
Il percorso argomentativo è netto: la definizione agevolata opera sul giudizio di merito instaurato a seguito del rinvio, non sul giudizio di legittimità nel quale si discute della revocazione dell’ordinanza che quel rinvio ha disposto. I due piani restano distinti e non comunicano al punto da determinare l’estinzione del secondo.
La Corte individua allora l’effetto effettivo della sopravvenienza: il venir meno dell’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio di revocazione. È una qualificazione che sposta il piano dal rito estintivo invocato alla condizione dell’azione.
Su questa base il collegio dichiara inammissibile il ricorso. La decisione si completa sul versante delle spese: sussistono giusti motivi, anche in ragione della definizione agevolata della controversia di merito, per disporne la compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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