Ricorso T.S.A.P., motivi specifici e sindacato di legittimità sul fatto (Cass. civ. Sez. Un. n. 3901 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 202 r.d. n. 1775 del 1933 alle norme del codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione non ha natura recettizia, ma formale: il ricorso avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche è regolato dalle norme processuali vigenti e non da quelle in vigore al momento della sua approvazione, con conseguente onere di motivi specifici ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Chi contesti l’erronea valutazione delle ragioni poste a fondamento della domanda deve riprodurre il contenuto dell’atto che assume malamente interpretato, nella misura necessaria a evidenziare l’errore denunciato. L’impugnazione dell’atto amministrativo richiede la specifica indicazione delle ragioni di illegittimità, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. Il vizio di violazione di legge mascherato dalla contestazione dei presupposti di fatto è inammissibile. L’eccesso di potere deducibile avverso le decisioni del Tribunale superiore designa l’eccesso di potere giurisdizionale, non i vizi di illegittimità amministrativa.

Il Fatto

Alcuni residenti in immobili prospicienti una porzione di spiaggia del lago Maggiore impugnarono davanti al TAR Lombardia la delibera di approvazione del progetto di fattibilità di nuovi parcheggi e di una strada a marcia alternata, con modifica del profilo della spiaggia. Nel corso del giudizio estesero l’impugnazione, con due atti di motivi aggiunti, al progetto definitivo, al protocollo d’intesa tra le amministrazioni, al nulla osta paesaggistico provinciale e a una determinazione regionale.

Il giudice amministrativo accolse in parte il ricorso, ma la decisione fu annullata dal Consiglio di Stato n. 6359 del 2020, che dichiarò la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Riassunto il giudizio da due soli ricorrenti, il Tribunale superiore rigettò il ricorso: dichiarò inammissibile, per tardività e genericità, il secondo atto di motivi aggiunti e infondata l’impugnazione del progetto definitivo. Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni unite esaminano anzitutto il primo motivo, che censura la declaratoria di genericità e tardività dei motivi aggiunti. La Corte precisa che il Tribunale superiore ha ravvisato la genericità solo del secondo atto di motivi aggiunti, non anche del primo. Il rilievo del giudice a quo — l’omessa comparazione dei motivi del gravame introduttivo con il contenuto dei nuovi provvedimenti — è corretto in via generale, perché l’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. esige la specifica indicazione delle ragioni di illegittimità dell’atto impugnato.

La censura dei ricorrenti è però essa stessa generica: si limitano a dedurre di avere proposto contestazioni specifiche, senza riprodurne il contenuto, tralasciando un elemento decisivo della critica. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. un. n. 22430 del 2018: il rinvio dell’art. 202 r.d. n. 1775 del 1933 al codice di procedura civile ha natura formale, con conseguente onere di motivi specifici ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Chi contesti la valutazione delle ragioni della domanda deve riprodurre il contenuto dell’atto assunto come malamente interpretato. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti presuppone comunque l’ammissibilità del motivo (Cass. n. 16028 del 2023; Cass. n. 3612 del 2022; Cass. n. 2408 del 2021). Le ulteriori censure del motivo restano assorbite.

Il secondo motivo, sul difetto di indagini geologiche e idrauliche del progetto di fattibilità, è inammissibile: l’accertamento sulla destinazione dell’area a viabilità generale integra un giudizio di fatto, non sindacabile in legittimità e non specificamente censurato nei suoi presupposti.

Il terzo motivo, sull’applicabilità dell’art. 96 lett. f) r.d. n. 523 del 1904 e del divieto di scavi a meno di dieci metri dalle sponde, è inammissibile: veicola il vizio di violazione di legge attraverso la contestazione dei presupposti di fatto, senza indicazioni contrarie fondate sulle emergenze istruttorie. La Corte aggiunge che l’eccesso di potere deducibile avverso le decisioni del Tribunale superiore, ai sensi dell’art. 201 r.d. n. 1775 del 1933, designa l’eccesso di potere giurisdizionale e non i vizi di illegittimità amministrativa (Cass. Sez. un. n. 24773 del 2008).

Il quarto, il quinto e il settimo motivo — sulla compatibilità con il PGT, sul piano regionale di gestione del rischio alluvionale e sulle prescrizioni sulle corsie di manovra — sono parimenti inammissibili, perché contrappongono ai giudizi di merito del giudice a quo valutazioni alternative, non scrutinabili in sede di legittimità. Il sesto motivo è inammissibile per genericità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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