Inammissibile il ricorso che non censura la statuizione di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 3902 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Allorché il giudice di appello, dopo avere dichiarato l’inammissibilità del gravame, si sia spogliato della potestas iudicandi, le successive argomentazioni di merito restano puramente ipotetiche e non producono effetti giuridici. La parte soccombente non ha né l’onere né l’interesse a impugnarle, dovendo censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione. Il medesimo principio opera anche quando la sentenza, invertendo l’ordine espositivo, valuti dapprima l’infondatezza nel merito e poi rilevi l’inammissibilità per carente specificità dei motivi, purché la decisione finale sia fondata sulla carenza strutturale dell’impugnazione. Il ricorso per cassazione che pretenda un sindacato sulla motivazione di merito ad abundantiam, senza censurare la statuizione di inammissibilità, è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado. La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni, in relazione ad alcuni terreni edificabili e a un fabbricato rurale.
Il giudice di secondo grado aveva confermato la pronuncia di prime cure, ritenendo l’appello inammissibile per formulazione aspecifica dei motivi, dopo aver però svolto anche un sintetico rilievo di infondatezza nel merito. La società ricorrente proponeva quattro motivi, contestando sia il giudizio di inammissibilità sia le valutazioni di merito sul valore delle aree e sulla ruralità del fabbricato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricostruito la struttura della sentenza impugnata, nella quale il rilievo dell’inammissibilità dell’appello era stato collocato dopo un breve inciso sull’infondatezza nel merito. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, una volta dichiarata l’inammissibilità, il giudice si priva della potestas iudicandi, con la conseguenza che le argomentazioni di merito restano ipotetiche e prive di effetti giuridici.
Su questa linea la Corte ha ribadito che la parte soccombente non ha interesse a impugnare la motivazione di merito ad abundantiam, ma è tenuta a censurare esclusivamente la statuizione di inammissibilità, sulla quale si forma il giudicato. Ha inoltre precisato che il principio vale anche quando la sentenza, rovesciando la sequenza argomentativa, esamini prima il merito e poi l’inammissibilità, purché la decisione finale poggia sulla carenza strutturale del gravame.
Da ciò la Corte ha tratto l’inammissibilità dei motivi relativi al valore venale delle aree edificabili e al disconoscimento dell’esenzione per ruralità, dovendo lo scrutinio concentrarsi sul motivo attinente all’inammissibilità dell’appello per carente specificità.
Anche tale motivo è stato però dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza. La Corte ha ricordato che il sindacato sulla specificità dei motivi di appello, pur da interpretarsi restrittivamente secondo l’art. 14 disp. prel. cod. civ., postula la trascrizione dei motivi nel ricorso per cassazione. La ricorrente si era limitata a riportarne la sola rubrica negli antefatti, senza dar conto dell’analitica formulazione, impedendo così la verifica della conformità all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha quindi pronunciato l’absolutio ab instantia, condannando la ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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