Rivendica accolta e comproprietà esclusa senza prova: motivazione contraddittoria (Cass. civ. Sez. II n. 14858 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice di merito ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, oppure ponga a base della decisione fatti che ritenga erroneamente notori, prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali. Costituisce vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., e come tale censurabile in cassazione, l’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. È affetta da siffatta anomalia la sentenza che, dopo aver accolto la domanda di rivendica e accertato che gli attori sono i soli proprietari del bene, rigetti le ulteriori domande di rilascio e di rimozione delle opere sul presupposto, non sorretto da alcuna prova e contraddetto dagli stessi accertamenti, che la convenuta sia comproprietaria del medesimo bene.

Il Fatto

Una porzione di terreno viene rivendicata in giudizio davanti al Tribunale: l’attrice ne chiede l’usucapione ultraventennale, i convenuti resistono e propongono domanda riconvenzionale di rivendica, chiedendo altresì la condanna al rilascio del bene e alla rimozione della rete esistente. Il Tribunale rigetta sia la domanda principale sia quella riconvenzionale.

Entrambe le parti propongono appello. Nelle more del gravame decede l’attrice originaria e si costituiscono i suoi eredi. La Corte d’Appello, riuniti i procedimenti, riforma la decisione: accoglie la rivendica dei convenuti, accertandoli comproprietari del fondo, ma rigetta le domande di rilascio e di rimozione della rete, ritenendo che la controparte abbia posseduto e possieda uti condominus. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti su tale capo.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducono due motivi, scrutinati congiuntamente per la loro connessione. Il primo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la decisione su circostanze mai dedotte dalle parti. Il secondo lamenta la violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione carente del minimo costituzionale, essendo fondata su affermazioni inconciliabili.

La Suprema Corte richiama la regola per cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo entro ambiti rigorosi, non potendo investire l’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito. Richiama altresì il principio secondo cui è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Sez. I n. 7090 del 2022; Sez. III n. 23940 del 2017).

Nel caso concreto, i ricorrenti censurano il capo in cui la Corte d’Appello afferma che la controparte ha posseduto e possiede legittimamente uti condominus ed è comproprietaria del terreno. Le doglianze sono condivisibili: i giudici di secondo grado, dopo aver accolto la rivendica e accertato che i ricorrenti sono i legittimi proprietari, hanno rigettato le domande di restituzione e di rimozione ritenendo la controparte comproprietaria. Tale affermazione non è sorretta da alcuna prova o circostanza dedotta dalle parti.

La Corte rileva il contrasto irriducibile con quanto accertato in causa e con quanto affermato dallo stesso giudice di secondo grado. Nell’accogliere la rivendica, la Corte territoriale ha indicato quali unici proprietari del terreno gli odierni ricorrenti: circostanza provata dall’atto di divisione e ammessa dalla stessa controparte, che pertanto ha cessato di essere comproprietaria dopo la sottoscrizione della scrittura. Il reciproco riconoscimento dei condividenti aveva interrotto il possesso utile ad usucapire, né il termine ventennale risultava maturato alla data di introduzione del primo grado. All’accoglimento dei motivi segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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