Divisione e servitù coattiva di passo per interclusione: ammissibilità delle censure (Cass. civ. Sez. II n. 4030 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di scioglimento di una comunione contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento della comunione stessa in caso di contestazione, con la conseguenza che la relativa censura non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Proposta domanda di divisione, ove da essa derivi l’interclusione relativa di un fondo, è consentito al giudice della divisione imporre l’indispensabile servitù di passo coattivo sulla porzione dei condividenti. In tema di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, cod. civ. per case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti non opera nel caso, contemplato dall’art. 1054 cod. civ., di costituzione della servitù in dipendenza di interclusione per effetto di divisione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva costituito una serie di servitù a favore del fondo del controricorrente. La vicenda nasce da un giudizio di divisione, esito della riunione di quattro cause, avente ad oggetto anche un mappale rimasto in comunione tra le parti e sul quale è stata poi riconosciuta la interclusione del lotto assegnato al controricorrente. I ricorrenti propongono ricorso articolato in dieci motivi, deducendo violazione del divieto di ultrapetizione, errori nella ricostruzione dei titoli e profili di interclusione asseritamente creati dalla consulenza tecnica d’ufficio in grado d’appello.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che il ricorso non illustra in modo chiaro e sintetico il contenuto degli atti e dei documenti sui quali si fondano le censure, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., e che le doglianze sono in realtà strutturate come antitesi degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d’appello, domandando una nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la domanda di scioglimento della comunione contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento della comunione stessa in caso di contestazione, richiamando il principio di Cass. n. 12003 del 1992. Ne deriva che la costituzione della servitù di passo sul mappale comune non integra alcuna ultrapetizione.
Quanto alla disciplina della servitù, la Corte ricorda che, proposta domanda di divisione, ove questa comporti l’interclusione relativa di un fondo, il giudice può imporre la servitù coattiva sulla porzione dei condividenti (Cass. n. 1816 del 1979). L’esenzione dell’art. 1051, comma 4, cod. civ. non trova applicazione quando la servitù sia costituita in dipendenza dell’interclusione per effetto di divisione, ai sensi dell’art. 1054 cod. civ. (Cass. n. 19482 del 2011; Cass. n. 22978 del 2013). L’accertamento sull’assenza di concrete alternative di scelta è riservato al giudice del merito.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specifica riferibilità alla sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva rilevato che nessun motivo di doglianza era stato formulato sul punto della sentenza di primo grado che aveva ricondotto il mappale all’ambito dei beni lasciati in comunione nell’atto di divisione; tale statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, non è stata impugnata.
I motivi dal quinto al decimo sono parimenti inammissibili. Le censure deducono circostanze di fatto non affrontate nella sentenza e non indicano come e quando tali fatti siano stati oggetto di discussione nei gradi di merito, violando l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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