Divieto di terzo mandato forense e mandato in senso oggettivo (Cass. civ. Sez. Un. n. 9906 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 113/2017 per i consiglieri dell’ordine degli avvocati, il mandato va inteso in senso oggettivo e parametrato alla durata della consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva dipesa da dimissioni volontarie del consigliere. Le dimissioni non elidono il fatto che il consigliere abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura e non consentono la ricandidatura alle elezioni immediatamente successive. La dichiarazione di ineleggibilità pronunciata dal C.N.F., pur operando ex tunc, non pone nel nulla l’attività comunque svolta fino alle dimissioni, in applicazione dei principi in materia di conservazione degli atti e di attività del funzionario di fatto. Ne consegue che, ai fini del computo del divieto, rileva l’intera durata della consiliatura, senza che possa assumere rilievo la durata infrabiennale del mandato soggettivamente svolto.
Il Fatto
Il Consiglio Nazionale Forense, in via cautelare, aveva disposto la riammissione di un candidato alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023/2026. Il candidato era stato escluso dalla Commissione elettorale per ritenuta operatività del divieto di terzo mandato consecutivo.
Nel merito, con sentenza n. 63/2023, il C.N.F. aveva accolto il reclamo del candidato avverso il provvedimento di incandidabilità. Il giudice speciale aveva ritenuto che il mandato svolto dal febbraio 2019 al gennaio 2020, interrotto dalle dimissioni intervenute dopo la dichiarazione di ineleggibilità, dovesse computarsi ai fini del divieto, ma che di esso non si dovesse tenere conto perché di durata inferiore al biennio, in applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017. Due candidati alle medesime elezioni hanno proposto ricorso per cassazione; il candidato risultato vittorioso ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 3 della legge n. 113/2017 e dall’art. 11-quinquies della legge n. 12/2019 di interpretazione autentica. Richiamano la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2019, che ha escluso profili di illegittimità costituzionale, valorizzando la finalità di assicurare condizioni di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive e di favorire il ricambio all’interno dell’organo, evitando la cristallizzazione della rappresentanza.
Il Collegio richiama il proprio precedente, Sezioni Unite n. 8566 del 2021, che ha affermato la nozione di mandato in senso oggettivo, correlata alla durata oggettiva della consiliatura, negando rilievo alla minor durata dipesa da dimissioni volontarie del singolo consigliere. La previsione del terzo periodo del comma 3 dell’art. 3, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quelli del precedente mandato, disciplina le ipotesi in cui, dopo due mandati consecutivi, la successiva consiliatura abbia avuto durata inferiore a quella legale.
La Corte ribadisce dunque l’irrilevanza delle dimissioni volontarie, non idonee a elidere il fatto che il consigliere abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura. Aggiunge che la dichiarazione di ineleggibilità pronunciata dal C.N.F., pur producendo effetti ex tunc, non vale a porre nel nulla l’attività comunque svolta fino alle dimissioni, in forza dei principi in materia di conservazione degli atti e di attività del funzionario di fatto, richiamando Cass. n. 39375 del 2021.
Non rileva che il mandato non sia stato interamente svolto a seguito delle dimissioni, ancorché motivate dalla volontà di prestare acquiescenza alla sentenza del C.N.F. La necessità di fare riferimento alla nozione oggettiva di mandato comporta che debba computarsi l’intera durata della consiliatura 2019/2022, senza che possa assumere rilievo la durata infrabiennale del mandato soggettivamente svolto.
Le Sezioni Unite hanno pertanto accolto il ricorso principale e disatteso quello incidentale, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense. La peculiarità della fattispecie, comportante la necessità di applicare i principi espressi da Cass., S.U. n. 8566/2021 alla specifica ipotesi di dimissioni volontarie successive a dichiarazione di ineleggibilità, ha giustificato l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.