Indagini bancarie, presunzione legale e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 11350 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In virtù della presunzione legale stabilita dall’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, i versamenti e i prelevamenti operati su conti correnti bancari devono considerarsi elementi positivi di reddito se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile ovvero che sono estranei alla produzione del reddito. Trattandosi di presunzione legale, essa non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ., con conseguente spostamento dell’onere probatorio sul contribuente. L’utilizzazione dei dati bancari quali prove presuntive di maggiori ricavi non è subordinata alla previa dimostrazione della qualifica di imprenditore, potendo servire sia a dimostrare l’esistenza di un’attività occulta sia a quantificarne il reddito. Quanto ai conti formalmente intestati a terzi, l’Ufficio deve fornire la prova, anche per presunzioni qualificate, che il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2008, l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa, oltre a maggiore Iva e Irap, in capo a un contribuente che esercitava attività di commercio di orologi. L’accertamento muoveva da indagini finanziarie svolte nell’ambito di un procedimento penale e dalla documentazione bancaria acquisita, riferita a movimentazioni su conti personali e su conti intestati a due società riconducibili al contribuente.
La C.t.p. di Benevento aveva parzialmente accolto il ricorso, escludendo l’Irap per intervenuta decadenza e riducendo il maggior imponibile, sul rilievo della inadeguata motivazione in ordine ai conti societari. La C.t.r. della Campania ha invece rigettato l’appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Ufficio, confermando la decadenza quanto all’Irap e ritenendo legittimo l’atto impositivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, è infondato. I giudici di legittimità ricordano che, secondo le Sezioni Unite n. 642 del 2015, non è nulla la sentenza che espone le ragioni della decisione riproducendo il contenuto di un atto di parte, purché tali ragioni siano attribuibili al giudice e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
La C.t.r., dopo aver riportato lo stralcio dell’atto di appello con gli elementi in fatto dedotti dall’Ufficio, ha tratto l’autonoma conclusione che la C.t.p. avesse errato nel valutare inadeguata la prova, così rispettando i requisiti richiesti.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati nel merito. Richiamando la presunzione legale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, la Corte ribadisce che i movimenti bancari non giustificati costituiscono proventi imponibili. Il contribuente che voglia superare la presunzione deve offrire una prova analitica, indicando provenienza e destinazione dei singoli pagamenti. L’utilizzabilità dei dati bancari non presuppone la previa dimostrazione della qualifica di imprenditore: la ricostruzione di tale qualifica non è necessariamente un prius rispetto alla quantificazione della materia imponibile.
Quanto ai conti intestati a terzi, l’Ufficio deve provare, anche per presunzioni qualificate, la disponibilità di fatto del conto da parte del contribuente; adempiuto tale onere, opera la presunzione legale con spostamento dell’onere probatorio. Nel caso concreto la C.t.r. ha accertato la riconducibilità delle movimentazioni a un’attività imprenditoriale in proprio, escludendo che il contribuente avesse fornito la prova contraria. La Corte ricorda che non contrasta con l’art. 2697 cod. civ. la presunzione di inerenza dei movimenti ad operazioni imponibili, superabile solo con la prova contraria.
Quanto alla sentenza penale di assoluzione, essa non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario e può essere valutata come possibile fonte di prova dal giudice tributario. Le censure residue, infine, mirano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, con conseguente declaratoria di inammissibilità per novità delle questioni non dedotte nei gradi di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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