Azione di arricchimento senza causa esperibile solo se manca altra azione atipica (Cass. civ. Sez. II n. 4246 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione generale di arricchimento senza causa, prevista dall’art. 2041 cod. civ., è sussidiaria e può essere proposta solo quando l’impoverito non disponga di altra azione esperibile per ottenere il ristoro del pregiudizio subito. La clausola di residualità posta dall’art. 2042 cod. civ. non distingue tra azioni tipiche e atipiche: deve quindi negarsi l’ammissibilità dell’azione di arricchimento anche quando l’altra azione proponibile sia fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. Il carattere atipico dell’azione, recepito dall’art. 24, primo comma, Cost., comporta inoltre che l’azione alternativa rilevante ai fini dell’art. 2042 cod. civ. non debba necessariamente essere rivolta contro il medesimo soggetto che si è arricchito.
Il Fatto
Nel 1997 il venditore trasferiva all’acquirente una quota latte «A», pattuendo che il pagamento del saldo sarebbe avvenuto dopo il recepimento del trasferimento sul bollettino Aima. La pubblicazione tardava a causa di una controversia sulla titolarità delle quote, definita solo nel 2004 in favore del venditore.
Il venditore agiva quindi in giudizio per il saldo del prezzo e, in via subordinata, per l’indebito arricchimento. In primo grado entrambe le domande erano respinte; in appello veniva accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa. L’acquirente ricorreva per cassazione e la causa era rimessa alle Sezioni Unite per la rilevanza nomofilattica della questione sulla residualità dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Il tenore dell’art. 2042 cod. civ. delinea il carattere sussidiario dell’azione nei termini più ampi: essa è ammissibile solo se l’impoverito non possa altrimenti «esercitare un’altra azione» per farsi indennizzare. L’enunciato rinvia direttamente al libro primo del codice di procedura civile e al concetto di diritto di azione elaborato dalla dottrina processualcivilistica e recepito dall’art. 24, primo comma, Cost.
Due sono i tratti di tale nozione rilevanti: l’atipicità dell’azione e la sua natura di potere rivolto a ottenere un provvedimento di merito. Dal primo tratto deriva che l’«altra azione» ostativa all’arricchimento può essere atipica. La Corte supera così l’orientamento che riteneva ammissibile l’arricchimento quando l’azione alternativa fosse fondata su clausole generali, quale l’azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. (così le precedenti pronunce richiamate).
Il riferimento decisivo è alle Sezioni Unite n. 33954/2023, che hanno chiarito come l’art. 2042 cod. civ. configuri la regola della sussidiarietà in termini generali, senza distinguere tra le diverse azioni proponibili in via principale. L’idea sottesa alla norma è preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni, ammettendo l’arricchimento solo quando la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per comportamento colpevole del titolare.
Un ulteriore profilo di atipicità riguarda il legittimato passivo: né dal testo né dal sistema traspare che l’«altra azione» debba essere diretta contro il medesimo soggetto arricchito. Nel caso di specie, dopo la sentenza del 2004 che aveva definito la controversia, l’impoverito avrebbe potuto proporre domanda di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per la mancata validazione della cessione. Il giudice di primo grado aveva quindi correttamente dichiarato inammissibile l’azione di arricchimento per difetto di residualità. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità; il secondo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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